L’Agenzia delle Entrate chiarisce come effettuare i pagamenti con bonifico parlante per il bonus facciate: l’agevolazione sarà comunque riconosciuta anche se non è possibile inserire il riferimento normativo

Attraverso un quesito posto alle Entrate, su FiscoOggi, un contribuente evidenzia come alcuni istituti bancari (e le Poste) hanno previsto dei canali specifici per effettuare bonifici “parlanti” relativi alle detrazioni fiscali in edilizia, e che spesso le causali di tali pagamenti sono bloccate o pre-impostate.

Molte banche, tuttavia, non hanno ancora previsto una voce specifica per il bonus facciate.

Il contribuente quindi chiede all’Agenzia come effettuare correttamente il bonifico parlante per il bonus facciate, evitando così di perdere le detrazioni a causa di una compilazione errata del modulo di pagamento.

I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia conferma che per richiedere il “bonus facciate” le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa possono utilizzare i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa, indicando anche gli estremi della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), se possibile.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate lo aveva già chiarito nella circolare n. 2/2020 e nella risposta n. 185/2020 ad un interpello.

Infatti con tali circolari/interpelli era stato reso noto che l’agevolazione può sempre essere riconosciuta, anche se non è possibile indicare il riferimento normativo (in questo caso alla legge di Bilancio 2020).

In linea generale tuttavia, per le detrazioni fiscali si raccomanda di riportare sempre nel bonifico:

  1. il codice fiscale del beneficiario della detrazione (obbligatorio);
  2. il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (obbligatorio);
  3. i riferimenti normativi a cui fa capo la detrazione (tale campo spesso è preimpostato);
  4. il numero di fattura a cui si riferisce il pagamento.

Attenzione: la non indicazione dei primi due punti preclude l’accesso alle agevolazioni!

I riferimenti normativi (a prescindere o meno che siano già predisposti dalle banche) e l’indicazione del numero della fattura a cui corrisponde il pagamento, sono fortemente raccomandati: essi legano in maniera univoca il pagamento, la fattura e la detrazione.