La legge di bilancio 2020 ha disciplinato una nuova detrazione fiscale (c.d. “bonus facciate”) pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 (art. 1, commi da 219 a 223, della L. n. 160/2019). Per i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire ai fini della fruizione della presente detrazione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare del 14 febbraio 2020, n. 2. In linea con il dettato normativo non sono previste limitazioni alla fruizione della nuova detrazione fiscale né con riferimento ai soggetti beneficiari né alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi. Pertanto, l’agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato e trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda è rivolta sia ai soggetti IRPEF che IRES. Sono esclusi solo i soggetti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva quale ad esempio il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014. Qualora, invece, tali soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possono utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta per tutti gli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Tanto premesso, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate “zone territoriali omogenee”:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

Le sole esclusioni dall’agevolazione riguardano gli edifici nuovi o quegli edifici che, seppure dal punto di vista edilizio non sono nuove costruzioni, vengono demoliti e successivamente ricostruiti. Principio cardine della detrazione è, infatti, la volontà di incentivare gli interventi finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna degli edifici esistenti.

Per facciata esterna la circolare, richiamando le disposizioni normative contenute nella legge di bilancio 2020, precisa che gli interventi realizzati devono avvenire sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Pertanto, l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile ovvero sull’intero perimetro esterno.

La detrazione fiscale spetta nella misura del 90% dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Le spese devono essere sostenute nel 2020 o nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 (per i soggetti che non seguono l’anno solare), mentre non rileva la data di inizio dei lavori che può essere anche antecedente. Tale detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa vale il criterio di cassa e dunque a rilevare è il momento del pagamento che deve essere eseguito tramite bonifico alla stessa stregua del bonus ristrutturazione o dell’Ecobonus, con applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa vale, invece, il criterio di competenza secondo le regole di cui all’articolo 109 del TUIR, senza l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Tutti i soggetti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Infine, gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli per cui è previsto il bonus ristrutturazione o l’ecobonus. Pertanto, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione alla stessa.

Altra precisazione rilevante è quella che il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. G) del TUIR, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Per maggiori informazioni contattare Daniele Tanferri, responsabile CNA Costruzioni – tel. 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it