L’applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in base all’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, diventa la condizione per consentire ai contribuenti di accedere ai vantaggi fiscali indicati dalla norma, connessi ai lavori edili e di ingegneria civile che connotano l’attività dei cantieri cosiddetti “temporanei”, come elencati nell’allegato X del decreto legislativo 81/2008.

I benefici tributari condizionati dalla nuova prescrizione sono il superbonus e le opzioni di cessione dei crediti e sconto in fattura, in primis; ma anche il bonus mobili, il bonus verde e il bonus facciate, la nuova detrazione al 75% anti barriere architettoniche e il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

La novità entra in vigore il prossimo 27 maggio, ovvero decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022), e impone di indicare, per i lavori di bonus edili avviati successivamente a tale data, purché di importo superiore a 70mila euro tanto nell’atto di affidamento dei lavori quanto nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione, che gli stessi lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i CCNL dell’edilizia. Il rispetto di tale duplice adempimento dovrà essere puntualmente verificato per il rilascio del visto di conformità, laddove previsto, da parte dei soggetti a ciò abilitati, ovvero a cura dei Caf e dei professionisti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, come previsto dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998; oltre agli altri soggetti indicati, iscritti al 30 settembre 1993, per la sub-categoria tributi, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio. Secondo quanto previsto dal decreto legge 13, il sistema dei controlli è affidato all’agenzia Entrate che potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

Tale misura si pone nel solco di un monitoraggio già incisivo per il comparto edile: appunto, lo scorso 23 febbraio – con la nota 1231 – l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva comunicato un incremento delle ispezioni volte alla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza. Inoltre, ancora prima del decreto 13/2022, i bonus fiscali erano già subordinati al sistema di rilascio dell’attestato di congruità sviluppato dalle Casse edili dopo l’accordo delle organizzazioni del settore del 10 settembre 2020 e il decreto del Lavoro del 25 giugno 2021: questo impianto ha messo sotto la lente di ingrandimento l’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili (sempre se di importo superiore a 70.000 euro) e proprio la commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) ha chiarito con le Faq in materia che la non congruità determina il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali. Insomma, un quadro che partendo dall’applicazione dei contratti collettivi, passando per gli accertamenti ispettivi e il rispetto del sistema di congruità della manodopera, impone alle imprese edili una rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di lavoro.