L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, modificato in sede di conversione dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi.

I bonus riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14. In presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata, il bonus spetterà a prescindere dall’età del figlio.

Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia verrà erogato anche in caso di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza dovute a casi di Covid-19.

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021.

Per maggiori informazioni le sedi dei patronati EPASA-ITACO sono a disposizione. 

 

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