In data 18/9/2018 è stato istituito il Fondo ENFEA Salute con finalità di erogare prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori dipendenti di aziende che applicano i CCNL sottoscritti da Confapi unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 18/9/2018 è stato avviato l’iter di costituzione del Fondo sanitario caratterizzato dal recepimento dei contenuti dell’Accordo Interconfederale da parte dei singoli CCNL (con esclusione del CCNL del settore edile) e l’approvazione dello Statuto del Fondo.

Il Fondo ENFEA salute è finanziato mediante il versamento di un contributo mensile di 10 euro per 12 mensilità a carico del datore di lavoro la cui raccolta avrà inizio nel mese di gennaio 2019.

In base alle dichiarazioni delle parti sociali contenute nella circolare unitaria del 17/10/2018 l’ambito di applicazione del Fondo è in fase di definizione e sembrerebbero immediatamente interessati dalle disposizioni in materia di assistenza sanitaria i seguenti comparti contrattuali:

  • CCNL chimica, gomma platica, accordo 25 luglio 2013;
  • CCNL abbigliamento, calzature, pelli, giocattoli, accordo 7 ottobre 2013;
  • CCNL alimentazione Confapi, accordo 28 novembre 2013;
  • CCNL comunicazione e terziario avanzato accordo 29 luglio 2013.

ENFEA
L’ente bilaterale Confapi – ENFEA costituito da Confapi e da CGIL-CISL e UIL, ha pubblicato il proprio regolamento valido da 1/7/2018 e fino 30/6/2019, contenente le prestazioni a favore delle imprese aderenti e dei loro dipendenti.
Si ricorda che ENFEA è l’ente a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL

  • Comunicazione e terziario avanzato;
  • Chimica, gomma e plastica;
  • Legno Confapi;
  • Lapidei Confapi ANIEM;
  • Tessile abbigliamento, calzature, pelli, giocattoli;
  • Alimentazione Confapi

La condizione per usufruire delle diverse prestazioni è per le imprese quella di essere in regola con i versamenti – compresa la quota di adesione – da almeno 6 mesi precedenti la richiesta di contributo.
I lavoratori dipendenti – a tempo pieno o a part-time – che hanno titolo per usufruire delle prestazioni devono essere stati assunti con un contratto:

  • a tempo indeterminato
  • di apprendistato
  • a tempo determinato se di durata pari o superiore a 12 mesi e se la ragione per cui si richiedono le prestazioni si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine .

Gli interventi e le prestazioni e le modalità di richiesta sono riportate nella circolare in allegato.
L’erogazione delle provvidenze ENFEA a favore dei dipendenti, non avviene in maniera diretta, ma devono transitare attraverso l’impresa. Il contributo verrà accreditato sul conto corrente aziendale e poi rimborsato da questa al lavoratore. Si dovrà pertanto far transitare sul cedolino paga la prestazione che viene erogata dall’ente bilaterale a favore del lavoratore.

Per maggiori approfondimenti si fa rinvio al regolamento e alla specifica modulistica disponibile sul sito dei ENFEA.

In allegato il riepilogo delle prestazioni che potrà essere affissa in bacheca.

Gli Uffici Libri Paga delle Sedi Territoriali CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.