La normativa vigente in materia di bevande spiritose (Reg. 110/2008, Reg. 1333/2008, Reg. 1334/2008, ecc.) necessitava di aggiornamenti e adeguamenti alle aspettative dei mercati alla luce dell’innovazione tecnologica degli ultimi anni.

Dal 24 maggio 2019 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

Il regolamento aggiorna:

  • la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose, anche in ottica di controlli e protezione delle loro indicazioni geografiche;
  • l’alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche;
  • l’uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande spiritose.

Si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione a fini di esportazione.

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, le nuove regole per la protezione delle IGP si applicano anche ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza esservi immessi in libera pratica, cioè importati non per essere venduti al consumatore finale, ma utilizzati a livello professionale da altri alimentaristi.

Il regolamento entra in vigore il 24 maggio 2019 e si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Flori, responsabile CNA Alimentare – tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it