Il Ministero dell’Ambiente ha dato avviso sul proprio sito di aver avviato la procedura di cancellazione automatica dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dei soggetti iscritti nelle apposite sezioni del citato Registro, che non hanno concluso l’iter di certificazione nelle modalità previste.

In sostanza questo provvedimento riguarda tutte le imprese che, con l’entrata in vigore del regolamento DPR n. 146 del 16 novembre 2018 e il precedente DPR n. 43 del 27/01/2012, si erano iscritte al portale FGAS, attraverso la Camera di Commercio del proprio capoluogo di regione, ma che non hanno poi completato, di fatto, l’iter di certificazione presso uno degli Enti certificatori, autorizzati dal Ministero dell’Ambiente tramite Accredia, con il conseguimento del regolare patentino FGAS (per le Persone) e della Certificazione dell’impresa, da parte di un ente Certificato e riconosciuto.

Ricordiamo a tutte le persone fisiche e le imprese che alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti risultavano iscritte al Registro telematico nazionale, che avevano l’obbligo di conseguire i pertinenti certificati entro il termine di otto mesi a partire dal 24 gennaio 2019 (ovvero la data dell’entrata in vigore del DPR 146/2018); analoga scadenza valeva per i nuovi iscritti e il mancato rispetto di tale termine comportava la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Con questo provvedimento, da noi più volte sollecitato per tutelare l’attività delle persone e delle imprese certificate che subivano la concorrenza sleale di persone ed imprese non certificate, il Ministero dell’Ambiente ha dato seguito a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del DPR 146/2018.

Le imprese che sono in fase di completamento dell’iter di certificazione e che rientrano nel regolare periodo di 8 mesi dall’iscrizione, non subiranno nessuna cancellazione, mentre i soggetti o le imprese che avevano un’iscrizione più datata (oltre 8 mesi dall’iscrizione) possono rivolgersi a CNA per valutare come procedere al fine di concludere rapidamente l’iter (qualora possibile) senza dover successivamente rifare una nuova iscrizione.

Si ricorda, infine, che in virtù dell’articolo 8 (commi 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 163/2019, persone fisiche e imprese che operano senza regolare certificazione possono incorrere in pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro).