Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 conferma le eccezioni alla sospensione già previste dai precedenti DPCM, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 (v. infra);
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale possono legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario – per le attività che hanno già provveduto – reiterare la comunicazione al Prefetto;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • (novità importante) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Si ricorda che in ogni caso, dovrà essere fatta comunicazione alla Prefettura competente per la provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. La comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC. Ogni Prefettura ha un proprio modulo specifico. Si ricorda che si tratta di una sola comunicazione, pertanto non è necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura.

Nel settore legno si evidenzia l’inserimento dei:

  • Codice Ateco 2 silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • Codice Ateco 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio:
    16.1 Taglio e piallatura del legno
    16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
    16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
    16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
    16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
    16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
    16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
  • Codice Ateco 32.99.4 fabbricazione di casse funebri
  • Codice Ateco 33 riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (con alcune esclusioni specifiche)
  • Codice Ateco 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • Codice Ateco 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti

Il nuovo DPCM conferma poi:

  • per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali;
  • la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Per maggiori informazioni contattare Luca Bellei, responsabile CNA Produzione – cell. 349 4111051 – lbellei@mo.cna.it

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