Sono state individuate le modifiche del regolamento per l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici per l’attività di estetista, in vigore dal 12/01/16.

Si evidenziano le seguenti modifiche:

  • attrezzature per manicure e pedicure: esclusione dal corredo delle sgorbie e inclusione di tronchesi e pinzette;
  • apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5°C ai 15°C, le lunghezze d’onda emesse devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri;
  • dermografo per micropigmentazione: il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi.

Nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata.

Si tratta di un argomento piuttosto importante. Infatti, abbiamo avuto segnalazioni che, in altre province gli enti preposti stanno effettuando controlli per verificare l’effettivo possesso dell’attestato che certifica la formazione legata all’utilizzo del dermografo per la micropigmentazione (molto utilizzato soprattutto per il trucco semipermanente).

In allegato la circolare MISE sull’utilizzo del dermografo per micropigmentazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Maria Luisa Burani, responsabile CNA Benessere e Sanità – burani@mo.cna.it