La Legge di Bilancio n.197/2022, all’art.1 comma 222 – 230, ha disposto l’annullamento automatico dei debiti – intesi come singoli carichi -affidati all’Agente di Riscossione da parte dell’amministrazione statale, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, nel periodo che va dal 01/01/2000 al 31/12/2015, di importo residuo fino a 1000 euro, c.d. “stralcio fino a 1000 euro”. Lo stralcio automatico opera anche per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dagli altri Enti (territoriali come ad esempio i Comuni o le Casse previdenziali professionali), con la differenza che per questi c.d. “Altri Enti”:

  1. lo stralcio opera limitatamente agli interessi per tardiva iscrizione a ruolo o di mora e alle sanzioni. Restano, invece, integralmente dovuti il capitale e le somme maturate al 01/01/2023 a titolo di rimborso spese per procedure esecutive o notifica di cartelle di pagamento.
  2. l’Ente creditore, con provvedimento adottato entro il 31/01/2023, può aver disposto la non applicazione delle previsioni in esame. In questo caso, potrebbe risultare consentita la “rottamazione quater” ai sensi dell’art.1 comma 231 e ss. della L.197/2022

Le Casse previdenziali che non hanno aderito sono:

  • Commercialisti ed esperti contabili
  • Geometri (CIPAG)
  • Notariato (CNN)
  • Architetti e Ingegneri (INARCASSA)
  • Medici e Odontoiatri (EMPAM)
  • Avvocati (CASSA FORENSE)
  • Giornalisti (INPGI)
  • Ragionieri (CNPR)
  • Biologi (ENPAB)
  • Veterinari (ENPAV)
  • Farmacisti (ENPAF)

Dal 01/01/2023 al 31/03/2023 è comunque sospesa la riscossione dei debiti e non sono applicabili gli interessi di mora, anche per gli importi affidati da quegli Enti che hanno adottato entro il 31/01/2023 il Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di stralcio.

Questa definizione agevolata investe nello specifico anche i debiti contributivi, ed impatta pesantemente sulle posizioni previdenziali dei soggetti interessati. Per questo motivo l’INPS stesso ha inviato una comunicazione alla CNA Nazionale con richiesta di massima diffusione: “…è di particolare importanza attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio……ed evidenziare la possibilità, almeno fino al 31/03/2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa.”

In buona sostanza, lo stralcio automatico dei debiti contributivi fino a mille euro può ritorcersi contro la situazione previdenziale dei lavoratori e allontanare la data del pensionamento. Pertanto, per evitare che lo stralcio cancelli anni di contribuzione alla pensione, il soggetto interessato può scegliere di pagare entro il 31 marzo i contributi oggetto di stralcio, che saranno così acquisiti a titolo definitivo.

L’attenzione deve essere massima perché la sanatoria è automatica: ribadiamo, infatti, che non è prevista una domanda da parte del debitore.

Diverso è il caso per i datori di lavoro. Essi, infatti, risparmieranno quei contributi non versati, senza che ciò comporti alcuna conseguenza a carico dei beneficiari diretti dei contributi, cioè i lavoratori dipendenti. A favore di questi ultimi, infatti, opera il “principio di automaticità delle prestazioni” (art. 2116 c.c.), in virtù del quale le prestazioni (pensioni, etc.) spettano anche se i relativi contributi non sono stati effettivamente versati dal datore di lavoro.

Peccato che lo stesso principio non opera per i lavoratori autonomi e per quelli iscritti alla gestione separata Inps, la cui posizione contributiva è alimentata in proporzione all’effettivo pagamento di contributi. Quindi, con lo stralcio, quei contributi verranno cancellati non soltanto dal carico dell’agente di riscossione, ma anche dall’estratto conto Inps, compromettendo la carriera previdenziale. Il rischio assume maggiore rilievo per i lavoratori autonomi agricoli. Per questi ultimi, infatti, il mancato pagamento di una sola rata di contributi per un’annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno, anche se le altre rate risultano regolarmente pagate. Riguardo alla gestione separata, infine, va evidenziato che gli importi stralciati ai committenti comprendono anche la somma a carico del lavoratore (1/3): su di loro, pertanto, oltre al danno c’è pure la beffa di aver subìto una trattenuta sui compensi che svanisce nel nulla.

Per evitare di incorrere nel rischio descritto, consigliamo tutti i lavoratori autonomi che vantino debiti presso le proprie gestioni previdenziali a sanare le proprie posizioni entro il 31 marzo 2023, chiedendo eventuali chiarimenti al Punto Assistenza Imprese della propria sede di riferimento.