Il Dipartimento per lo sport del Governo italiano, il 26 novembre 2021, ha pubblicato il DPCM relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Entro il 26 dicembre le associazioni e società sportive dilettantistiche, possono presentare le richieste di accesso al beneficio agli organismi sportivi a cui sono affiliate e cioè alla propria Federazione, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata.

 

I soggetti che possono accedere al Fondo, oltre alle società sportive professionistiche, sono le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Le spese ammissibili, oggetto del contributo, sono quelle sostenute a partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021; in particolare le spese per:

  1. la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso al contributo;
  2. la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
  7. i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
  8. gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra (visita medica, esame clinico, ecocardiogramma, ECG etc.).