Inspiegabilmente, ancora una proroga per l’adeguamento degli statuti in forma agevolata per le APS, ODV e onlus già iscritte nei relativi registri regionali.

Tale proroga è contenuta all’art. 66 decreto-legge n.77/2021 “decreto semplificazioni” in vigore dal 1° giugno 2021.

Ricordiamo che queste agevolazioni erano previste fino al 31 maggio 2021 e che, a nostro avviso, a tale data gli enti che avevano intenzione di utilizzare le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie e godere dell’esenzione dall’imposta di registro, lo hanno già fatto!

A parte questa considerazione, il dubbio è: allora, anche l’istituzione del RUNTS è presumibilmente molto lontana, o si possono ritenere le due cose slegate?

Stando al Codice del Terzo Settore e al Decreto che disciplina il RUNTS, dopo la migrazione da parte delle Regioni e delle Provincie autonome, delle APS e delle ODV iscritte nei registri regionali, l’ufficio competente al controllo dei requisiti (cioè sempre le Regioni e le Provincie autonome) ha tempo 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione degli Enti nel RUNTS: certamente c’è un’incongruenza dei termini.

 

Ora, ci sia consentita una riflessione: cosa vorrà dire questa ulteriore proroga di un anno?

  • il tanto atteso RUNTS non verrà istituito per almeno un altro anno, oppure avrà una vita propria e a settembre 2021 sarà istituito sempre che tutte le Regioni e le Provincie autonome siano in grado di trasferire telematicamente i dati in loro possesso?
  • la disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo Settore (che NON è ancora stata inviata alla Commissione Europea per il parere di competenza) entrerà quindi in vigore non prima del 2023?

E allora, perché si devono comunque imporre obblighi, quali la tenuta del Registro dei Volontari, la redazione dei bilanci conforme agli schemi approvati dal Ministero, l’obbligo di nominare l’Organo di Controllo, se poi su altri aspetti si fanno proroghe apparentemente INUTILI? 

È difficile capire.