Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 30 novembre 2021, fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione di alcune norme contenute nel codice del terzo settore.

La circolare ha l’impostazione di “risposte ai quesiti”; tra questi si riportano quelli che, a nostro avviso, sono più rilevanti e impattanti per le APS e le ODV.

 

Apporto del volontariato: conteggio dei volontari sui lavoratori

Le ODV e le APS si caratterizzano – a differenza di altre tipologie di ETS – per il principio di doversi avvalere prevalentemente, nello svolgimento delle rispettive attività, dell’operato volontario e gratuito dei propri associati o volontari.

La circolare ministeriale chiarisce che il conteggio delle percentuali di lavoratori rispetto ai volontari, previste nel Codice del Terzo settore, (che per le ODV sono il 50 % dei volontari e per le APS il 5 % dei soci o 50 % dei volontari) è da farsi prendendo, come dato numerico dei “lavoratori”,  il numero di persone che hanno con l’ente un rapporto di lavoro SUBORDINATO (dipendenti) o PARASUBORDINATO (es:  le collaborazioni coordinate e continuative), e comunque dotati di una posizione previdenziale.

Vengono espressamente escluse dal conteggio le prestazioni OCCASIONALI e le prestazioni una tantum di lavoro autonomo (professionisti con Partita Iva).

Il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali, è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari  e dei soci iscritti nell’elenco soci.

(NB: Si ricorda che:

  • nel registro dei volontari – vidimato – devono essere iscritti i nominativi di coloro che prestano la loro attività di volontariato in modo NON OCCASIONALE;
  • nell’elenco soci/associati devono essere iscritti i nominativi di coloro a cui è riconosciuto il diritto di voto.)

Inoltre, nel conteggio dei “lavoratori impiegati nell’attività”, si devono comprendere anche quei lavoratori dipendenti di altro ente/impresa, che sono in forza presso l’associazione, a fronte di un contratto formalizzato di “comando/distacco”;  non sono invece da conteggiare i lavoratori dipendenti dell’associazione che vengono “comandati/distaccati” presso altro ente /impresa.

La nota ministeriale precisa che in questo ambito, il conteggio dei volontari, avviene “per testa” e non in base alle ore dedicate al volontariato.

 

Attività diverse e volontariato

Diverso è il metodo utilizzato per la determinazione dei costi dell’ente per il rispetto delle percentuali consentite per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, per tutti gli E.T.S. che come previsto  dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107,”…i ricavi derivanti dalle attività “diverse” non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore…”

La norma prevede che nel conteggio del 66% dei costi, possano essere considerati i “costi figurati” realtivi al lavoro svolto gratuitamente dai volontari.

In questo caso, nella necessità di ricondurre l’apporto volontario ad una dimensione economica l’apporto dei volontari è calcolato, come costo figurativo, misurabile utilizzando il parametro delle ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni lorde equivalenti alla tipologia di prestazione.

 

ODV e possibilità di retribuire i propri soci

Il Codice del Terzo Settore, pur abrogando talune norme precedenti, quali la L. 266/1991 (ODV) e la L. 383/2000 (APS), ne ha voluto conservare e riportare le differenze e le caratteristiche specifiche. Infatti, le due diverse tipologie, ODV e APS, pur “se accomunate da alcuni elementi di similitudine, divergono tra loro per caratteristiche e per la presenza di disposizioni specifiche”, quali ad esempio:

  • la previsione per le ODV di svolgere prevalentemente l’attività nei confronti di terzi, mentre le APS possono svolgere alternativamente attività nei confronti dei propri associati e loro familiari e/o di terzi;
  • le ODV, per lo svolgimento di attività di interesse generale, possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, mentre analogo limite non è previsto per la APS;
  • le APS possono avvalersi anche delle prestazioni retribuite svolte dai propri associati, per le ODV non è espressamente previsto.

Con riguardo a quest’ultima differenza, cioè la possibilità anche per le ODV di ricorrere, nei limiti consentiti, alle prestazioni retribuite dei propri associati, la circolare del Ministero esclude che l’associato di una ODV possa prestare attività lavorativa a favore dell’ente a cui aderisce e per cui presta attività di volontariato, pur riconoscendo che la norma stessa non ne preveda espressamente il DIVIETO.

 

N.B.: Si ricorda che per le altre tipologie di E.T.S. nulla è previsto in merito a eventuali limiti all’avvalersi del lavoro retribuito degli associati.