È tempo di assemblee per molti enti con esercizio solare chiuso al 31 dicembre e ci si interroga su tempi e luoghi: possono applicarsi le proroghe previste dal Milleproroghe? Vanno tenute in presenza o in videoconferenza?

 

QUANDO convocare l’assemblea?

L’art. 106 del D.L. n.18/20 (c.d. Cura Italia) ha disposto che, in deroga alle norme del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio nelle società di capitali, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 7 luglio 2021.

La disposizione, come previsto dal comma 8-bis dell’art. 106 si applica anche alle associazioni e alle fondazioni in genere, e quindi anche alle A.S.D, ma come espressamente indicato dallo stesso comma 8-bis, NON si applica alle APS, ODV e ONLUS.

Per quanto riguarda gli enti che hanno adottato un esercizio sociale “a cavallo”, in pratica, secondo le normali scadenze, non potrà applicarsi la nuova proroga.

 

COME può tenersi l’assemblea?

Tutte le associazioni private, anche non riconosciute, le fondazioni, le società, comprese cooperative e consorzi, escluse le APS, ODV e ONLUS, possono svolgere le assemblee, anche se non previsto dallo statuto, in videoconferenza, fino al 31 luglio 2021, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, quindi: voto elettronico
voto per corrispondenza, intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

 

Ma cosa succede alle APS, ODV e ONLUS?

La cosa certa è che potranno, fino al 30 aprile 2021, in deroga a quanto previsto nel loro statuto, convocare anche loro l’assemblea in videoconferenza.

Ma è sconcertante questa “dimenticanza” del legislatore: si auspica al più presto in un intervento “riparatore” che proroghi anche per questi enti il termine di approvazione del bilancio e la modalità di tenuta della riunione.

Ad oggi, però le cose stanno così!

 

N.B. Ricordiamo infine che ad oggi, anche in zona rossa, le riunioni private, come le assemblee di condominio o le riunioni o assemblee di associazioni, società ed enti, sono consentite in presenza, purché sia possibile rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale.