Nelle scorse settimane 2018, Le Associazioni imprenditoriali, tra cui CNA e i sindacati Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un accordo interconfederale che disciplina alcuni aspetti del contratto di apprendistato di 1° e 3° tipo tra cui il trattamento economico. La sottoscrizione dell’Accordo interconfederale rende operativo, nel settore artigiano, l’apprendistato di 1° e 3° tipo e segna un importante passo avanti per l’avvio e la diffusione di tali contratti. Di seguito presentiamo gli aspetti più significativi dell’accordo in commento, fornendo un riepilogo degli altri accordi interconfederali e contratti collettivi che hanno già disciplinato queste tipologie di apprendistato.

Decorrenza
La disciplina prevista dall’accordo interconfederale decorre dal 1° marzo 2018.

Trattamento economico

Apprendistato di 1° livello

Per l’apprendistato di primo livello, ossia l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, occorre determinare la retribuzione di riferimento attribuendo convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale (da CCNL applicato dall’azienda datrice di lavoro) che sia coerente con il percorso formativo del lavoratore studente.
Le parti sociali hanno definito livelli percentuali minimi di retribuzione della prestazione di lavoro effettuata dal lavoratore in azienda per ciascun anno di durata del contratto di apprendistato, fino ad un massimo di 4 anni. Questa percentuale deve essere calcolata prendendo a riferimento il livello di inquadramento contrattuale convenzionalmente attribuito.
Resta salva la normativa che prevede per il datore di lavoro l’esonero da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte dal lavoratore fuori dall’azienda (scuola o altro ente formativo) in riferimento anche a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti e indiretti. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro deve invece essere riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe spettata in caso di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ecco la tabella relativa al trattamento economico da riconoscere al lavoratore per la prestazione lavorativa effettuata in azienda.

Primo anno pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

La tabella retributiva deve essere letta in funzione del percorso formativo del lavoratore e non degli anni di anzianità dell’apprendista in azienda. Ciascun anno di apprendistato è infatti collegato ad uno specifico anno scolastico formativo di riferimento (tabella allegata all’Accordo interconfederale).

Apprendistato di 3° livello

Con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’Accordo interconfederale prevede, ai fini retributivi, l’applicazione delle percentuali indicate di seguito indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali.

A – Percorsi di durata superiore all’anno prima metà del periodo di apprendistato: 70% seconda metà del periodo di apprendistato: 80%
B – Percorsi di durata non superiore all’anno per la durata dell’intero periodo di apprendistato: 80%

Anche in questo caso, la normativa prevede l’esonero, per il datore di lavoro, da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte dal lavoratore nella istituzione formativa, in riferimento anche a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti e indiretti. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro deve invece essere riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe spettata in caso di svolgimento della prestazione lavorativa.

Periodo di prova
Le parti hanno convenuto che per entrambe le tipologie di apprendistato il periodo di prova sia pari a 90 giorni di effettivo lavoro.

Orario di lavoro
Fermo restando il rispetto delle disposizioni inerenti l’orario di lavoro dei minori, le parti richiamano anche l’applicazione dell’Interpello n.11/2016, nel quale il Ministero del lavoro ha ribadito che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali (art. 18, c. 1, L. n. 977/1967).

Proroga del contratto di apprendistato
Le parti del contratto individuale possono concordare di prolungare il contratto di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a 30 giorni, così come previsto dalla legge. Si ritiene che i 30 giorni, in assenza di diversa indicazione, debbano ritenersi continuativi.

Formazione in materia di salute e sicurezza
Il testo dell’Accordo specifica che la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve rientrare nel piano formativo individuale e nel protocollo di formazione siglato con l’istituzione formativa (allegato 1° al DM 12 ottobre 2015).

Mancato raggiungimento obiettivi formativi scolastici
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente.

Altri aspetti
Per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva, i contratti di apprendistato di 1° e 3° livello possono fare riferimento, ove non ancora oggetto di una specifica regolamentazione da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi, comprese le disposizioni relative all’Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI, e gli obblighi di versamento alla Bilateralità.

Per completezza di informazione, presentiamo una panoramica degli apprendistati di 1° e 3° tipo.

Apprendistato 1° tipo per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Questo contratto viene instaurato con giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che frequentano un’istituzione formativa (a partire dal 2° anno) e che si trovano così a dover svolgere contemporaneamente:

  • un’attività lavorativa all’interno dell’azienda
  • un’attività formativa interna all’azienda, che può essere svolta anche esternamente presso i soggetti appositamente accreditati secondo l’offerta formativa regionale;
  • un’attività formativa presso l’istituzione formativa che frequentano (scuola, istituti professionali ecc.).

Una volta conseguito il titolo di studio attraverso questo percorso scuola – lavoro il ragazzo potrebbe proseguire il proprio percorso formativo tramite l’apprendistato professionalizzante. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire.
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di 1° livello deve innanzitutto sottoscrivere con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto un apposito protocollo che stabilisca:

  • il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro;
  • i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
  • i requisiti delle imprese nelle quali si svolge;
  • il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato nonché il numero di ore da effettuare in azienda.

L’istituzione formativa deve inoltre predisporre, con il coinvolgimento dell’impresa, il piano formativo individuale dell’apprendista.
Una volta predisposta questa documentazione, il datore di lavoro potrà comunicare l’assunzione al centro per l’impiego e consegnare la lettera di assunzione al lavoratore.
La norma non prevede l’obbligo di procedere all’instaurazione del rapporto di apprendistato entro un determinato periodo dall’inizio dell’anno scolastico. E’ chiaro però che l’eccessivo ritardo nell’assunzione comporta problemi organizzativi per l’istituzione formativa cui il giovane è iscritto. Per queste ragioni le assunzioni dovrebbero avvenire in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico e pertanto è evidente che il contratto in questione non sia lo strumento da utilizzare per l’impiego di giovani durante il periodo estivo.
Nel caso l’impresa sia interessata a stipulare questa tipologia di apprendistato, sia che l’azienda in questione abbia individuato o meno il ragazzo da assumere, è possibile contattare “CNA per la scuola” (Federica Ceccarini o Vania Spezzani, n. tel 059269800) che potranno fornire la consulenza alle imprese e seguirle nella gestione di questo contratto nei rapporti con l’istituto scolastico.

Apprendistato 3° tipo di alta formazione e di ricerca

Anche questa tipologia di apprendistato, al pari di quello di 1° tipo, è caratterizzato dall’alternanza tra la frequenza dei corsi formativi e la presenza in azienda per l’acquisizione di specifiche capacità professionali: l’apprendista dovrà quindi svolgere contemporaneamente un’attività lavorativa all’interno dell’azienda, un’attività formativa esterna presso l’istituzione formativa e un’attività formativa interna all’azienda.
Può essere svolto per:

  • il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori
  • lo svolgimento di attività di ricerca;
  • lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
La durata del percorso di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale dei percorsi di alta formazione, per le attività di ricerca alla durata del progetto di ricerca, per il praticantato in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica.
Al pari dell’apprendistato di primo tipo, il datore di lavoro deve sottoscrivere con l’istituzione formativa un apposito protocollo che stabilisce in particolare la durata e le modalità, anche temporali, degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e i principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi.
L’istituzione formativa deve inoltre predisporre con il coinvolgimento dell’impresa il piano formativo individuale dell’apprendista.