C’è tempo fino al 30 aprile per adeguarsi, senza incappare in sanzioni, alle procedure previste dal Decreto fiscale in merito all’obbligo di versare le ritenute relative ai dipendenti impiegati in ogni singolo appalto. Rispondendo a quanto sostenuto dalla CNA, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che se nei primi mesi di applicazione della norma (e in ogni caso non oltre il prossimo 30 aprile) l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, non sarà contestata la violazione a condizione che sia fornito al committente sempre entro il 30 aprile tutta la documentazione prevista dalla circolare.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce interpretazioni e risposte ai numerosi quesiti posti dalla CNA e va sottolineato che, dal momento che il primo versamento di ritenute per appalto è scaduto lo scorso 17 febbraio 2020, le imprese non hanno avuto materialmente il tempo per strutturare le procedure necessarie per applicare la norma. Così il chiarimento che le imprese appaltatrici hanno tempo fino al 30 aprile per adeguarsi alle procedure previste dalla norma.

I nuovi obblighi introdotti dal Decreto fiscale grazie all’impegno della CNA nel corso dell’iter parlamentare di conversioni sono stati modificati diminuendone l’ambito di applicazione. In particolare riguardano soltanto le imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Con la circolare n.1/E, del 12 febbraio, l’Agenzia delle Entrate pubblica dei chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro.

La circolare AE n.1/E
L’Agenzia ricorda che il Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019), convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, ha introdotto una nuova normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200.000 euro, in presenza di determinate condizioni. In particolare, la normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.
Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I soggetti inclusi e quelli esclusi
La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione:

  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973);
  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Cause di esclusione
Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza di determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Gli uffici CNA sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni in merito.