Il “Collegato fiscale” alla manovra di bilancio per l’anno 2020, in vigore dal 27 ottobre 2019, contiene anche specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva. In particolare, per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, l’articolo 4 introduce nuove responsabilità in materia di versamento delle ritenute fiscali operate ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti/subappalti ed altre forme di esternalizzazione di opere o servizi. Questa misura prevede che, in tutti i casi in cui un committente (impresa A), che sia sostituto di imposta, esternalizza ad un’altra impresa (che chiameremo B) l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il committente A diventa soggetto passivo dell’obbligo di versare le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori dall’impresa B, direttamente impiegati nell’ambito della prestazione.

Per soddisfare questa norma, deve attivarsi una procedura di scambi di informazioni e della necessaria provvista economica, corrispondente alle somme che l’impresa B deve fornire al committente A, su un apposito conto corrente, nei 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento. La procedura non riguarda solo l’appalto, ma in generale tutte le forme di esternalizzazione di processi quali ad esempio i contratti di subfornitura, trasporto, logistica, ecc.

Qualora venga applicata la procedura descritta nelle nuove disposizioni, la responsabilità delle imprese datrici di lavoro impiegate nell’esecuzione dell’opera o servizio è limitata alla corretta determinazione delle ritenute alla fonte nei confronti dei dipendenti; l’impresa committente diventa invece responsabile per l’illecito di omesso o tardivo versamento di tali ritenute.

Le imprese appaltatrici (nell’esempio, l’impresa B) possono scegliere di non utilizzare questo procedimento qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine di versamento delle ritenute:

  1. risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Il Decreto-legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni: solo se confermata in sede di conversione in legge, questa disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.