accordo quadro regionale di tesoreria

Pochi giorni dopo la conversione in legge del decreto “Sostegni”, è arrivato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio un analogo provvedimento (Dl 73/2021), da circa 40 miliardi di euro, con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
In vigore da oggi, dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento entro il 24 luglio.

Di seguito, le principali disposizioni in ambito fiscale:

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal precedente decreto “Sostegni”, un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’altra domanda.
Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito.
La somma sarà assegnata automaticamente dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente utilizzato per accreditare il precedente ristoro, oppure sotto forma di credito d’imposta se il destinatario abbia espresso tale scelta in occasione della prima attribuzione.

In alternativa, gli stessi contribuenti (titolari di reddito agrario o esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio nazionale), sempre che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, possono accedere a un diverso contributo, correlato alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, a condizione che la perdita media mensile subita dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia almeno del 30 per cento.
Chi è stato ammesso al Cfp Sostegni (determinato – ricordiamo – in funzione del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019) e riceve, in automatico, l’indennizzo di cui ai commi 1-4, può richiedere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d’imposta sarà scomputata dall’ammontare spettante; invece, se l’istanza dà luogo a un contributo inferiore al precedente, alla stessa non verrà dato seguito.
Il nuovo indennizzo è calcolato applicando alla differenza di fatturato le stesse percentuali (60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019) fissate per nel “Sostegni 1”; più alte, invece, le percentuali per chi non ne ha fruito: 90, 70, 50, 40 e 30%. In ogni caso, l’importo del bonus non può superare 150mila euro.
Il beneficio andrà richiesto in via telematica all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini che saranno disciplinati da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Alle stesse categorie di contribuenti, infine, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, presenti un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale. L’indennizzo sarà determinato, entro il tetto di 150mila euro, applicando alla differenza tra i due risultati d’esercizio, al netto dei vari ristori, sostegni e contributi anti Covid già ricevuti, la percentuale, che sarà anch’essa individuata con Dm. Il contributo “a conguaglio” andrà richiesto, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura; La richiesta può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Prevede la concessione di contributi a favore delle attività economiche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis”, hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Soggetti beneficiari, ammontare dell’indennizzo e modalità di erogazione saranno individuati da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma.

 

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Prorogato ed esteso il “bonus affitti”, ossia la possibilità di usufruire di un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda. In particolare:

  • il credito d’imposta, nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda, spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, è prorogato da aprile fino al 31 luglio 2021;
  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore), spetta un credito d’imposta – nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

 

Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Estesa al mese di luglio l’agevolazione disposta dal decreto “Sostegni 1” per aprile, maggio e giugno, allo scopo di ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, quali, ad esempio, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori. L’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) deve stabilire, con propri provvedimenti, la riduzione delle voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

 

Art. 6 – Agevolazioni Tari

Per attenuare l’impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure/limitazioni imposte nei primi mesi del 2021 a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ai Comuni è data la facoltà di concedere una riduzione della tassa sui rifiuti urbani o della tariffa di natura corrispettiva. Per questa finalità, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021. I Comuni potranno riconoscere agevolazioni anche in misura superiore, senza però riversare gli oneri sugli altri utenti del servizio rifiuti, ma provvedendo con risorse proprie o con somme assegnate nel 2020 e non utilizzate.

 

Art. 8 – Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Replica, nel 2021, per il credito d’imposta che il decreto “Rilancio” aveva previsto, per il solo 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Il bonus, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti, è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24.

 

Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

È poi rinviato di altri sei mesi l’avvio della plastic tax: l’applicazione dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, scatterà quindi dal 1° gennaio 2022, non più dal prossimo 1° luglio.

 

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

Estesa anche ai soggetti “più strutturati”, con volume di ricavi o compensi dai 5 milioni di euro in su, la possibilità di utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale, anziché le ordinarie tre, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali di tipo tradizionale, diversi da quelli “Industria 4.0” alle sole partite Iva con ricavi o compensi sotto la soglia dei 5 milioni di euro.

 

Art. 22 – Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021

Per il 2021, allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese, è innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale” tramite modello F24.

 

Art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Ripristinato, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione”, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti e non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative.

 

Art. 67 – Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari

Per gli anni 2021 e 2022, il “bonus edicole” può essere parametrato – oltre che agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari sui locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali e riviste nonché alle eventuali spese di locazione – anche ai costi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa, registratori telematici e dispositivi Pos.

Per il biennio 2021-2022 aumentano le risorse stanziate per il “bonus pubblicità”, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali: il tetto sale a 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui 65 per gli investimenti sui giornali e 25 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche. È inoltre stabilito che, per il 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio andrà presentata tra il 1° e il 30 settembre (anziché tra il 1° e il 31 marzo, come previsto a regime); restano comunque valide le eventuali comunicazioni trasmesse a marzo.