Per favorire l’utilizzo di mezzi “alternativi” al contante, il “Decreto Fiscale” collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’introduzione – dal 1° luglio 2020 – di un apposito credito d’imposta. In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione e per le transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento tracciabili (come, ad esempio, bonifici).

In generale, il credito d’imposta spetta:

  • per le commissioni bancarie dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori “finali” (ossia persone fisiche non imprenditori); sono, quindi, escluse dal beneficio le commissioni addebitate per operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva;
  • a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a
    400.000 euro.

Con due provvedimenti sono state, poi, emanate le disposizioni “attuative” della norma.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari (che hanno stipulato con esercenti e professionisti un apposito contratto per l’accettazione in Italia di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili) sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Amministrazione Finanziaria. Le informazioni che questi debbono trasmettere sono: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni bancarie addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone la fornitura del servizio. Una volta in possesso di queste informazioni l’Agenzia delle entrate utilizzerà i dati per controllare la spettanza del credito di imposta nonché per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.

Successivamente, Banca d’Italia ha individuato i criteri e le modalità con cui i prestatori devono comunicare agli esercenti (ad esempio, via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, un prospetto “riepilogativo” delle commissioni bancarie addebitate nel mese. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Strumenti di pagamento tracciabili

Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento interessati dal beneficio, occorre sottolineare che la norma stabilisce, che il credito d’imposta spetta “per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione”. Non rientrano tra gli strumenti di pagamento tracciabili i bollettini postali e gli assegni.

Conservazione documentazione

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Così, ad esempio sarà possibile utilizzare in F24 il beneficio già dal prossimo mese di agosto, in relazione alle commissioni bancarie addebitate per le operazioni poste in essere a luglio (si precisa che la banca dovrà inviare la prima comunicazione da cui gli esercenti potranno desumere l’ammontare del credito di imposta maturato entro il 20 agosto 2020). Tale credito di imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di “maturazione” del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta “successivi” fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Questo il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile per le imposte sui redditi e l’Irap e rientra nel cosiddetto de minimis.

Nessuna sanzione per la mancata accettazione del pagamento

L’abrogata sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito lascia ancora aperta la strada alla possibilità di rifiutare pagamenti con strumenti tracciabili senza essere soggetti a sanzioni. In altre parole, resta tutto fermo come in passato: ad oggi non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. Sul punto, non pare siano stati forniti ulteriori chiarimenti.

Effetto dei nuovi limiti del contante

Vale la pena ricordare che questo credito d’imposta verrà in qualche modo “favorito” dall’applicazione, dal 1° luglio di quest’anno, dei nuovi limiti sul contante. Come noto, infatti scende a 2.000 euro la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore limite che scenderà a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

Parallelamente, si riduce anche il minimo della sanzione amministrativa pecuniaria, che è di 2.000 per le violazioni commesse e contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021 è fissato a 2.000 euro; 1.000 euro per quelle commesse e contestate dal 01.01.2022.