Pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti il valore medio del gasolio, rilevato a marzo dal Ministero dello Sviluppo Economico, che subisce un aumento rispetto al mese precedente, come si può notare dai dati sottostanti (http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2016-04/costo gasolio MARZO 2016[1]_0.pdf).

Costo per litro del gasolio per autotrazione al netto di IVA e/o dello sconto del maggior onere delle Accise – mese di riferimento MARZO 2016

Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2016
GASOLIO AUTO (I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri)

Mese Prezzo Industriale Iva Accisa Prezzo al Consumo

  • Gennaio 393,11 222,31 617,40 1.232,82
  • Febbraio 359,99 215,03 617,40 1.192,42
  • Marzo 386,78 220,92 617,40 1.225,10

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 7,5 TONNELLATE

Il prezzo mensile al consumo del carburante (1.225,10) è espresso, dal M.I.S.E., in euro per 1.000 litri. Lo stesso valore può essere espresso in euro per litro dividendolo per mille. Tale valore
va successivamente scorporato dell’IVA corrente dividendolo ulteriormente per 1,22 essendo l’IVA attualmente applicata pari al 22%. Nel caso specifico dei veicoli sotto le 7,5 tonnellate non si tiene conto degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Perciò il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue:

  • Prezzo al consumo per litro = 1.225,10 / 1000 = 1,22510
  • Valore del costo unitario per litro del Gasolio =1,22510/ 1,22 = 1,004180327 = 1,004 (arrotondato alla 3°cifra)

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE

In questo caso si deve tener conto anche degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Poiché lo sconto delle accise per litro resta ancora pari a 0,21418609 euro per litro, cioè al livello stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. RU-114075 del 27 settembre 2012, il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue:

Valore del costo unitario per litro del Gasolio = (1,22510/1,22) – 0,21418609 = 0,789994237 = 0,789 ( arrotondato alla 3°cifra )

N.B. In base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016): “a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27dicembre 2013 n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore