Il Ministero del Turismo ha stanziato 32.000.000 euro a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator che non hanno già presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 e che siano state costituite entro il 28 febbraio 2020.

 

Beneficiari

  • Le Agenzie di viaggio e i tour operator costituiti entro il 28 febbraio 2020 che, al momento della presentazione della domanda, esercitano attività di impresa primaria e prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:
    • 79.11;
    • 79.12;
    • 79.1
  • Soggetti o enti, costituiti o autorizzati alla data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di viaggio o tour operator anche in maniera non primaria o prevalente, purché dimostrino in maniera univoca la perdita di fatturato e corrispettivi riferibili alla predetta attività.

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale in Italia, non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso, essere imprese attive;
  • essere iscritti al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui sopra;
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, nonché con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • assenza di condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

 

Entità del contributo

Il contributo è determinato applicando proporzionalmente, alla differenza tra la media mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2021, le seguenti percentuali:

  • 30%: soggetti con ricavi fino a 400.000,00 euro nel periodo di imposta 2019;
  • 20%: soggetti con ricavi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 nel periodo d’imposta 2019;
  • 10%: soggetti con ricavi superiori a 1.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 nel periodo d’imposta 2019;
  • 5%: soggetti con ricevi superiori a 50.000.000,00 di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo minimo è pari ad euro 10.000,00.

 

Concessione del contributo

Il contributo è concesso al netto di eventuali ristori già concessi per lo stesso periodo, ed è subordinato al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il contributo è riconosciuto purché l’importo ristorato non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020.

 

Termini per la presentazione della domanda

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse online a partire dalle ore 12 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17 del giorno 29 ottobre 2021.

 

Informazioni

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Finimpresa (Tel. 059 251760 | info@finimpresa.it).