L’Agenzia ha emanato lo scorso 27 maggio la circolare 19/E, un corposo documento che si propone di offrire una serie di chiarimenti alle numerose norme che hanno modificato negli ultimi mesi la complessa disciplina inerente al superbonus e bonus edilizi.

 

Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Come avevamo già comunicato in precedenza, dal 27 maggio è scattato l’obbligo per le aziende che hanno lavoratori dipendenti e che svolgono lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008, di indicare il CCNL applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture relative all’esecuzione di tali lavori per i bonus edilizi. Nello specifico, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, ovvero i contratti collettivi di lavoro identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS.

I CCNL  di riferimento nel settore dell’edilizia, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono:

  • CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO, sottoscritto da CNA Costruzioni, Confartigianato Edilizia, CASA e CLAI e Fillea-CGIL, Filca-Cisl e Feneal Uil (CODICE CNEL F015);
  • CCNL EDILIZIA INDUSTRIA E COOPERATIVE, sottoscritto da ANCE , Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, e Fillea-CGIL , Filca-Cisl e Feneal Uil (CODICE CNEL F012). Tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016;
  • CCNL EDILIZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE–Confapi, sottoscritto da Confapi Aniem e e Fillea-CGIL , Filca-Cisl E  Feneal Uil (CODICE CNEL F018); (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito (nella nota 44 a pag. 31 del documento) che: “deve trattarsi dei lavori edili espressamente previsti nell’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008. Tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. A questo proposito, sono esclusi dalle previsioni in commento nella presente circolare i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro

Sempre sul tema del CCNL applicato, il documento afferma che “la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento”.

Ed ancora: “qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [ai sensi dell’ art. 47 del DPR n. 445/2000], rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria”.

 

Cessione del credito e misure antifrode

In seguito ai diversi provvedimenti normativi che hanno modificato la disciplina delle cessioni del credito di cui all’articolo 121 del DL Rilancio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate esemplifica l’attuale procedura con la seguente tabella:

Evento Tipo Ulteriori cessioni
Prime cessioni o sconti Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti
“qualificati”
Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti

“qualificati”

 

La circolare ribadisce che, a partire dalla data spartiacque del 1° maggio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dal “decreto Aiuti” (Dl n. 50/2022) è prevista la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo (articolo 64, Dlgs n. 385/1993), di effettuare una cessione a favore dei clienti professionali privati (articolo 6, comma 2-quinquies, Dlgs. n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.

 

Per maggiori informazioni:

Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it

Adelio Moscariello
Responsabile CNA Installazioni e Impianti
Tel. 059 418571 | moscariello@mo.cna.it