Il decreto legislativo recante semplificazioni fiscali introduce nel nostro ordinamento la “Dichiarazione dei redditi precompilata”: dal 2015, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e dei titolari di redditi assimilati (es: stagisti, co.co.co., amministratori) un modello 730 già compilato e contenente i redditi percepiti e alcuni oneri sostenuti. La messa a disposizione del modello da parte dell’Agenzia delle entrate dovrà avvenire entro il 15 aprile.

Per consentire questo adempimento, le imprese, in qualità di sostituto d’imposta, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ciascun anno, i dati contenuti nelle certificazioni fiscali elaborate (CU), relative ai redditi erogati l’anno precedente.

Al sostituto d’imposta verrà irrogata una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione la cui trasmissione risulti omessa o tardiva o che contenga dati errati.

Sulla base di queste considerazioni, riteniamo opportuno intervenire preventivamente per recuperare, laddove possibile, dati il più possibile certi e quindi evitare alle imprese clienti operazioni di rettifica dopo l’emissione della certificazione fiscale, perché sanzionate dall’Agenzia delle entrate.

Negli anni passati, la principale causa di operazioni di rettifica è derivata dalla non corrispondenza fra redditi indicati nel cedolino paga, successivamente riportati sul CUD, e redditi effettivamente corrisposti dall’impresa. In ragione di ciò, ove gli stipendi/compensi del 2014 non siano stati liquidati o siano stati liquidati solo in parte, invitiamo le imprese a prendere tempestivamente contatto con la sede CNA al fine di ricostruire l’effettiva posizione reddituale del dipendente, da rappresentare successivamente nella certificazione fiscale.