Con un provvedimento 04 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso attuative le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che, a partire dal prossimo 1° luglio, condizionano la deducibilità del costo e la detrazione Iva degli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione, da parte dei titolari di partita Iva, all’utilizzo di forme di pagamento “tracciabili”. In particolare – oltre alle carte di credito/debito e prepagate emesse da operatori finanziari residenti – sono considerati “idonei” a provare l’effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • i pagamenti elettronici tra i quali, a titolo esemplificativo compaiono l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale nonché le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Dunque, restano esclusi dai pagamenti ammissibili solo quelli effettuati mediante utilizzo di contante.
Si segnala che i mezzi di pagamento “tracciabili” consentono – in generale – la detraibilità dell’Iva e la deducibilità della spesa non solo per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli ma anche per quelli destinati ad aeromobili, natanti da diporto, da parte dei titolari di partita Iva.

Carte e buoni benzina
Il provvedimento specifica che, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è possibile continuare ad utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalle compagnie petrolifere a seguito di contratti di “netting”. Con questa modalità contrattuale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di “tessere magnetiche” rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Parimenti, restano validi gli acquisti effettuati mediante carte (ricaricabili o meno) nonché buoni benzina. Tali strumenti consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con la medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata da fattura elettronica, sia regolata mediante una delle suddette modalità “tracciabili”.

Spese di manutenzione e riparazione
Nessuna indicazione arriva dal provvedimento per quanto concerne le prestazioni di servizi relative ai beni stessi, le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego (es. pedaggio autostradale). Queste, pare possano ritenersi “fuori” dal perimetro applicativo della tracciabilità dei pagamenti e, pertanto, per la detrazione dell’Iva e la deducibilità della spesa è possibile procedere al pagamento delle stesse anche mediante l’utilizzo di denaro contante.