In applicazione delle previsioni comunitarie volte alla tutela del consumatore rispetto all’effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (dir. 2009/28/CE e dir. 2009/72/CE) ed in base a quanto previsto dal DM MISE 31 luglio 2009, i venditori di energia elettrica sono tenuti a comunicare al GSE la composizione del mix fuel (mix energetico), ossia l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita agli utenti.

L’obbligo di comunicazione per i venditori è esteso anche ai titolari di impianti FV in quanto produttori di energia:

  • In regime di Ritiro Dedicato, in cessione parziale o totale (inclusi gli impianti in Superbonus 110%)
  • Con tariffa onnicomprensiva
  • Che cedono l’energia al Mercato Libero

Sono esentati gli impianti FV:

  • In regime di CIP6
  • In Scambio sul Posto
  • In V Conto energia (impianti con pot. nominale fino a 1MW)

La norma prevede che tale comunicazione sia inviata dai soggetti obbligati annualmente al GSE attraverso l’apposito portale.

Tuttavia, si segnala che a febbraio 2024 il GSE ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove procedure di comunicazione del fuel mix e, in questa circostanza, ha chiarito che le nuove procedure che saranno formalizzate a conclusione della consultazione non si applicheranno più in futuro ai titolari di impianti FV sopra citati. L’esenzione sarà pertanto operativa una volta definita la nuova disciplina.

Ricordiamo che la natura della comunicazione è meramente informativa e volta a garantire la trasparenza presso l’utente finale dell’effettiva natura ed origine dell’energia immessa sul mercato e oggetto di contratti di fornitura. La mancata comunicazione del fuel mix – che deve essere tassativamente finalizzata entro il 31 marzo 2024, data oltre la quale non sarebbe più possibile l’inserimento dei dati o la modifica dei dati già inseriti – implica la segnalazione ad ARERA da parte del GSE per gli eventuali passaggi successivi necessari all’applicazione di una sanzione amministrativa. Non è previsto che tale comunicazione debba essere inviata ad altri soggetti oltre al GSE. Pertanto, a nostro avviso l’eventuale omessa comunicazione del Fuel Mix non interferisce con il mantenimento del diritto alla detrazione fiscale per Superbonus 110% nel caso in cui gli impianti oggetto di comunicazione siano stati realizzati ex art. 119, commi 5-7bis, DL 34/2020.

Per quanto riguarda le somme che il produttore di energia riceve dal GSE in applicazione del contratto di Ritiro Dedicato, il GSE stesso ha chiarito che, trattandosi di fatto di corrispettivi per vendita di energia, queste contribuiscono alla formazione del reddito e pertanto vanno indicate nella dichiarazione fiscale del produttore. Tale casistica si applica anche gli impianti realizzati in Superbonus 110% .
Per questo specifico caso, stante anche un confronto avuto con i colleghi del nostro DPT Fiscale, la mancata indicazione nel modello 730 delle richiamate somme implicherebbe l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina generale in materia fiscale per omessa dichiarazione, mentre anche in questo caso non influirebbe sul diritto del contribuente alla detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110%, i cui requisiti sono fissati dalla norma specifica di cui all’art. 119, commi 5-7bis del DL 34/2020.

Segnaliamo che il 13 febbraio 2024 il GSE ha deciso che i Produttori di energia elettrica non devono più comunicare al GSE i dati di anagrafica dei propri impianti, né la composizione del mix energetico iniziale.