Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovissimo Piano Industria 5.0, che prevede, assieme al già vigente 4.0, un piano di 12,7 miliardi di risorse PNRR da destinare alle imprese nei prossimi due anni.

Due gli assi di investimento:

  • Transizione 5.0 (6,3 miliardi): a sostegno degli investimenti per la realizzazione di progetti di innovazione che determinano una riduzione – certificata – dei consumi energetici.
  • Transizione 4.0 (6,4 miliardi): per finanziare, ma con agevolazioni minori, chi effettua investimenti in digitalizzazione senza efficientamenti energetici.
  • Le due misure non sono cumulabili.

In particolare, per quanto riguarda Transizione 5.0, i progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 con investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (robot, macchine utensili, magazzini automatizzati) o immateriali (software), interconnessi ai sistemi di fabbrica, a condizione che questi determinino almeno una riduzione dei consumi. Dalla riduzione dei consumi deriva la percentuale di contributo in credito di imposta. Sono compresi anche software e applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta connessi a meccanismi di efficienza energetica.

Se il progetto ha un valore superiore ai 40.000 euro, vengono agevolati anche gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile (escluse le biomasse). Nel caso del fotovoltaico, però, i pannelli ammessi sono solo quelli elencati nel registro Enea (cioè, prodotti nella UE). È previsto un “superincentivo” per i pannelli prodotti in Italia.

Le spese di formazione per le tecnologie e l’efficientamento energetico sono ammesse sino al 100% dell’investimento complessivo e solo se erogate da personale esterno all’impresa.

Questi i coefficienti del credito d’imposta:

Industria 5.0Classi di risparmio
Ammontare investimentoI Classe (risparmio energetico del 3% sul totale dei consumi o del 6% sul processo in cui è coinvolto l’investimento)II Classe (risparmio energetico del 6% sul totale dei consumi o del 10% sul processo in cui è coinvolto l’investimento)III Classe (risparmio energetico del 10% sul totale dei consumi o del 15% sul processo in cui è coinvolto l’investimento)
Sino a 2,5 milioni Credito d’imposta 35%Credito d’imposta 40%Credito d’imposta 45%
Da 2,5 a 10 milioniCredito d’imposta 15%Credito d’imposta 20%Credito d’imposta 25%
Da 10 a 50 milioniCredito d’imposta 5%Credito d’imposta 10%Credito d’imposta 15%
Industria 4.0 (nessun miglioramento energetico)Credito d’imposta
Investimento sino a 2,5 milioni20%
Investimento da 2,5 a 10 milioni10%
Investimento da 10 a 20 milioni5%

Per l’accesso al contributo 5.0 è necessaria un’istanza da presentare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede la doppia certificazione energetica a cura di un valutatore indipendente: una prima certificazione descrive lo stato dei consumi prima dell’investimento ed una seconda certificazione assevera i consumi una volta terminati gli investimenti, così da dimostrare il miglioramento energetico.

Le spese di consulenza per le certificazioni verranno riconosciute al 100% nel credito d’imposta, in aggiunta alla percentuale della tabella precedente, sino ad un massimo di 10mila euro. Anche l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà essere certificato da un soggetto abilitato alla revisione dei conti (in questo caso, le spese saranno riconosciute sino a 5.000 euro).

Il credito potrà essere utilizzato sul modello F234, in un’unica rata, tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata entro questa data potrà essere riportata in avanti, ma solo in cinque rate annuali di pari importo. Il credito non può essere ceduto a terzi.

Si è ancora in attesa di due decreti attuativi riguardanti gli aspetti tecnici di applicazione del bando (soprattutto per ciò che riguarda le modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni e il relativo portale di cui dovrà dotarsi il ministero, i requisiti dei certificatori e quelli dei formatori.