La domanda di iscrizione di un ente, nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, esplica i suoi effetti anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione. A partire dal 2017, quindi, i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi 2016 (se permangono i requisiti) non dovranno ripresentare la domanda né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Sarà tenuto un unico elenco, gestito e aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato sul sito della stessa Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno. Gli importi erogati e la data di erogazione dovrà essere pubblicata sui siti web di ciascuna amministrazione erogatrice, entro 3 mesi dal pagamento.

Permane l’obbligo, in capo a tutti i beneficiari, di rendicontare entro un anno e secondo un modello prestabilito, le somme ricevute e di conservarne la documentazione per 10 anni. Per importi superiori a 20.000 euro gli enti sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione illustrativa alle amministrazioni competenti le quali dovranno, entro un mese dal ricevimento, darne visibilità pubblicandoli sui propri siti web. Ricordiamo che in ogni caso potranno essere eseguiti controlli anche a campione, presso le sedi degli enti beneficiari.