La Legge di Stabilità 2015 ha ridisegnato la mappa delle responsabilità solidali che coinvolgono il committente ed il vettore (più gli eventuali sub-vettori), nell’esecuzione di un contratto di trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.
La nuova regolamentazione è in vigore dal 1° gennaio 2015, e prevede due diversi regimi di solidarietà a seconda che il contratto di trasporto sia o meno stipulato in forma scritta. In entrambi i casi il committente può liberarsi del vincolo nei confronti del vettore e degli eventuali sub-vettori, verificando preliminarmente alla stipulazione del contratto la regolarità degli stessi con l’acquisizione di un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali in data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
Il regime di responsabilità solidale così delineato si applica anche tra vettore e sub-vettore qualora il vettore incaricato del trasporto si avvalga per la sua esecuzione di un altro vettore (sub-vettura).
Per la corretta applicazione della nuova regolamentazione restano comunque da sciogliere alcuni importanti dubbi interpretativi, evidenziati nelle indicazioni operative, sui quali la FITA nazionale, L’Associazione degli autotrasportatori di CNA, sta operando gli approfondimenti del caso.
Indicazioni operative

Imprese di autotrasporto – nuovo regime di responsabilità solidale
1) Definizioni. Il decreto che disciplina la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi riporta le definizioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto e quindi interessati al regime di responsabilità solidale in argomento. Le definizioni sono le seguenti:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, o l’impresa non stabilita in Italia abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale dell’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese;
c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel nome della quale è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale dell’autotrasporto che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto;
d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore;
e-bis) sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento n. 1072/2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

2) Responsabilità solidale tra committente, vettore e sub-vettore. Per garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente che stipula il contratto risponde in solido con il vettore, e con ciascuno degli eventuali sub-vettori:
– per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, e dei contributi previdenziali e premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
– entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.
Il committente che ha eseguito il pagamento di questi trattamenti per effetto dell’obbligo solidale, può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali.
Contratto di trasporto stipulato in forma non scritta. Se il contratto non è stipulato in forma scritta, il committente risponde in solido, oltre che per i predetti trattamenti, anche per gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto eseguito per suo conto.
Il committente viene esonerato dai suddetti obblighi solidali se prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di trasporto procede alla verifica della regolarità del vettore e degli eventuali sub-vettori, secondo le modalità illustrate si seguito.

2.1) Lavoratori e trattamenti che rientrano nella solidarietà. La norma non specifica quali sono i lavoratori interessati né tantomeno quali sono i trattamenti retributivi/contributivi e gli eventuali obblighi fiscali che rientrano nel vincolo solidale. In mancanza di specifiche indicazioni, si ritiene che i lavoratori interessati siano quelli subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, in forza al vettore/sub-vettore che esegue il trasporto. Per queste figure la solidarietà riguarderebbe quindi la retribuzione (sia diretta che differita) maturata nel corso delle prestazioni rese per l’esecuzione delle operazioni comprese nel contratto di trasporto (guida, carico/scarico, ecc.), nonché la relativa contribuzione dovuta all’INPS e i premi assicurativi all’INAIL. Per “obblighi fiscali”, dovrebbero intendersi quelli cui il datore di lavoro è tenuto in qualità di sostituto d’imposta (ad esempio, il versamento delle ritenute fiscali a carico dei dipendenti).
Nonostante si possa ritenere che i titolari, soci, collaboratori, dell’impresa non rientrino nell’obbligo solidale, qualora si ricorra al DURC (Documento Unico per la Regolarità Contributiva) per l’esonero del committente dai vincoli di solidarietà, la verifica della regolarità riguarderà anche la contribuzione IVS dovuta dalle queste figure, se iscritte alle gestioni previdenziali dell’INPS (ad esclusione dei soci delle società di capitali)

2.2) Modalità di esonero dal vincolo solidale. Per essere esentato dagli obblighi solidali, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto, la regolarità del vettore, mediante l’acquisizione di un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Mentre per il committente l’acquisizione deve essere “preliminare” alla stipulazione del contratto, per il vettore, la norma, prevede che l’attestazione sia fornita al committente “all’atto della conclusione del contratto”. Quindi si può ritenere che, ai fini dell’esonero dall’obbligo solidale, il committente possa procedere alla stipula del contratto solo se accompagnato da un attestato, fornito dal vettore, rilasciato in data antecedente a quella della sottoscrizione.
La norma non prevede quindi l’obbligo di acquisizione del DURC, ma di una “attestazione” rilasciata dagli enti previdenziali. Si rileva in proposito che mentre il DURC è disciplinato da una specifica regolamentazione di legge che ne prevede il rilascio solo in determinati casi e con attestazione di regolarità solo in presenza di specifici, una semplice “attestazione” di regolarità può invece essere acquisita direttamente da ognuno degli Istituti interessati (INPS e INAIL), attraverso i servizi on-line disponibili nei relativi portali internet.
In attesa d’indicazioni si ritiene comunque opportuno ricorrere al DURC perché strumento legalmente riconosciuto idoneo ad attestare la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese interessate.
Resta inoltre da chiarire se il committente debba anche acquisire altra documentazione per la verificare della regolarità del vettore con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori. La norma prevede, infatti, quale unica condizione per l’esonero del committente, l’acquisizione della suddetta “attestazione” di carattere contributivo che, tuttavia, non contiene alcun riferimento alla situazione retributiva dell’azienda. La stessa considerazione vale anche in riferimento alla responsabilità solidale inerente gli “obblighi fiscali” che si applica al committente nel caso in cui il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta.
Verifica della regolarità assolta direttamente dal committente
Per agevolare la verifica della posizione contributiva/retributiva del vettore da parte del committente, viene prevista l’istituzione di un apposito portale internet attraverso il quale lo stesso committente sarà tenuto a verificare la regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto. All’attivazione di tale portale dovrà provvedere entro il 30 giugno 2015, il Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi.

3) responsabilità solidale tra vettore e sub-vettore. Nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura, il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori. In questo caso il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente, applicandosi, anche al rapporto tra vettore e sub-vettore, le disposizioni illustrate ai punti precedenti.
Attestazione di regolarità del sub-vettore. Per l’esonero dalla responsabilità solidale il vettore è quindi tenuto ad acquisire l’attestazione di regolarità che deve essergli fornita dal sub-vettore all’atto della conclusione del contratto. Tenuto conto che il committente è obbligato in solido, oltre che con il vettore, anche con ciascuno degli eventuali sub-vettori, si può ritenere, in mancanza di istruzioni in proposito, che copia della certificazione fornita dal sub-vettore al vettore, debba essere fornita anche al committente stesso. E’ comunque consigliabile inserire allo scopo un’apposita clausola direttamente nel contratto di trasporto siglato tra le parti.
In caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura in mancanza del predetto accordo, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3.1) Responsabilità del sub-vettore. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Inoltre, in tale ipotesi:
– il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta;
– in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, del sub vettore che esegue il trasporto, il sub-vettore che gli ha affidato lo svolgimento della prestazione assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente. Le disposizioni illustrate ai punti precedenti inerenti la responsabilità solidale tra committente, vettore ed eventuali sub-vettori, si applicano quindi integralmente anche al rapporto tra primo sub-vettore (che assume a tale fine la figura del committente) e sub vettori successivi.

4) Responsabilità solidale negli appalti
Si rammenta che secondo quanto ribadito dal Ministero del lavoro, le imprese di trasporto sono interessate anche all’obbligo solidale previsto dall’art.29 del D.lgs. n.276/03 per i lavoratori impiegati negli appalti, qualora l’attività svolta sia inquadrabile in tale schema contrattuale.
Quindi, riassumendo, il contratto di trasporto, la subvezione e la spedizione sono contratti che non prevedono l’applicazione del regime solidaristico, che invece rientra nei contratto di appalto dei servizi di autotrasporto, di appalto si servizi e di logistica.
Anche su tale questione è tuttavia indispensabile che vengano forniti al più presto i chiarimenti necessari per consentire alle imprese interessate di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti.