Scade il 1° febbraio 2016 (il 31 gennaio 2016 cade di domenica) l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, introdotto dall’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 175/2014.

Numerose le criticità e i dubbi sollevati: dopo aver sentito in via informale l’Agenzia delle entrate, si fornisce una risposta alle problematiche più ricorrenti.

1. Soggetti tenuti all’adempimento per il 2015. Sono i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2014, quindi gli iscritti negli albi dei medici chirurghi ed odontoiatri, le farmacie pubbliche e private e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN (Servizi assistenza sanitaria naviganti). Le strutture autorizzate, ma non accreditate al SSN e ai SASN, saranno obbligate a trasmettere i dati a partire dal 2016 in base all’obbligo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 949, legge n. 208 del 2015). Per individuare i soggetti accreditati può essere di ausilio consultare l’elenco delle strutture accreditate pubblicato dalle singole Regioni sui loro portali. Resta, però, indispensabile chiedere alla singole strutture la loro situazione in merito all’accreditamento al SSN o ai SASN. A titolo di esempio, rientrano anche gli studi dentistici associati o le strutture che forniscono prestazioni sanitarie in forma di SRL, sempre che siano enti accreditati.

Di conseguenza:

  • sanitarie accreditate che vendono ausili protesici: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio. Infatti, le strutture sanitarie accreditate (pubbliche e private) sono espressamente previste nel punto 2.2 dell’Allegato al DM 31 luglio 2015. In particolare, al punto 2.2.1, la “protesica” è prevista tra le prestazioni i cui dati sono da inviare;
  • presidi specialistici ambulatoriali: tali strutture, se accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN, rientrando nel punto 2.2 del citato DM 31 luglio 2015 e sono soggette all’invio dei dati per il 2015;
  • parafarmacie: non trattandosi di farmacie non rientrano in generale nell’obbligo qualora però il medesimo soggetto sia accreditato per altre prestazioni, limitatamente alle stesse, vige l’obbligo di invio di dati;
  • odontotecnici e veterinari: non rientrano tra i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 175/2014 e del D.M. 31 luglio 2015.

2. Codice fiscale dell’assistito: può accadere, in particolare nel caso di medici pediatri e in genere in presenza di prestazioni erogate a favore di soggetti fiscalmente a carico, che le fatture siano intestate al soggetto che ha richiesto la prestazione (ad esempio, genitore), anziché all’assistito. Al riguardo, il punto 3 dell’Allegato al Decreto 31 luglio 2015 richiede, tra i dati da trasmettere, anche il codice fiscale dell’assistito: è sorto, pertanto, il dubbio in merito alla necessità di integrare i dati della fattura con tale dato mancante, nei casi in cui la medesima sia stata emessa nei confronti del contribuente che sostiene la spesa. Si ritiene che nessuna integrazione debba essere effettuata, in considerazione del fatto che nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, prot. 103408, tra i dati che il sistema TS mette a disposizione ai fini della dichiarazione precompilata è previsto, in alternativa al codice fiscale del familiare a carico a cui si riferisce la spesa, il codice fiscale del contribuente.

Infine, si fa presente che sono in via di soluzione i problemi tecnici relativi al conferimento della delega da parte del soggetto obbligato all’intermediario. In particolare, in sede di delega, il Sistema TS verifica che il soggetto incaricato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (sia un soggetto abilitato ad Entratel) e che esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto incaricato così come fornito dal soggetto delegante e il relativo codice fiscale indicato. Il controllo della PEC, indicata dal delegante, avviene attraverso consultazione dell’indice INI PEC.

Pertanto, perché l’esito della procedura di delega sia positivo, è necessario che:

  • vi sia coincidenza fra la PEC indicata dal delegante e quella contenuta nell’indice INI PEC del soggetto delegato;
  • che il soggetto delegato sia presente in INI PEC (si segnala che alcune tipologie di intermediari non sono presenti in INI PEC quali studi associati, associazioni che svolgono attività commerciale. Per tale tipologia di soggetti, nei prossimi giorni, sarà rimosso il controllo).