CNA informa tutte le aziende interessate che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle novità in ambito Iva introdotte con la legge di Stabilità 2015, in particolare su alcuni punti ancora controversi riferiti allo “split payment”.

Nella circolare del 13 aprile 2015, come espressamente richiesto dalla CNA, viene infatti indicato che “resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della circolare in commento (13/4/2015), stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art.10, c.3, della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta”.
Dalla circolare emergono inoltre ulteriori semplificazioni: per esempio l’esclusione dei soggetti aderenti alla legge 398/1991. L’applicazione a questi soggetti dello split payment, al pari di altri contribuenti che applicano regimi speciali di determinazione forfettaria della detrazione Iva (come ad esempio i soggetti che applicano il regime dell’agricoltura di cui all’art. 34 e 34 Bis del DPR 633/72), avrebbe infatti creato notevoli problemi operativi.

Inoltre, all’interno del documento si evince che lo split payment non deve essere applicato alle operazioni certificate da scontrino, ricevuta fiscale e fattura semplificata emessa ai sensi dell’art.21-bis DPR 633/72, causa la vanificazione di tutte le semplificazioni riconosciute dal decreto sull’IVA con riferimento ad alcune particolari tipologie di cessione di beni o prestazione di servizi.
Nella circolare emergono ulteriori precisazioni, come le modalità con cui emettere note di variazione, con la relativa precisazione che, in caso di nota di variazione in diminuzione relativa ad una fattura originaria emessa prima dell’entrata in vigore dello split payment, devono necessariamente essere applicate le regole “ordinarie” (quindi non deve essere applicato lo split payment).

È confermata la non applicazione dello split payment alle operazioni assoggettate a ritenute (sia alla fonte a titolo di imposta sul reddito che a titolo di acconto di cui all’art. 25 DPR 600/1973), prevedendo quindi l’esclusione dei lavoratori autonomi. Sono invece incluse tutte le operazioni per le quali la ritenuta è operata, in concreto, da un soggetto diverso.

Le sedi CNA e il responsabile del settore restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per informazioni:
Daniele Tanferri, Responsabile CNA Costruzioni
telefono 059 418548
e-mail dtanferri@mo.cna.it

Giorgio Falanelli, Responsabile CNA Installazione Impianti

telefono 059 418546
e-mail gfalanelli@mo.cna.it

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