Soddisfazione da parte di CNA per la precisazione sullo split payment, dopo le diverse sollecitazioni fatte dalla stessa Associazione. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i professionisti, che effettuano prestazioni verso la pubblica amministrazione, non sono soggetti alla split payment (vedi Circ. Ag. Entr. 19 febbraio 2015, n. 6/E par. 8.7).Per tanto si esclude dalle nuove regole del versamento dell’Iva tutte le prestazioni soggette a “ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”. Secondo l’amministrazione finanziaria rientrano nell’esclusione anche i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, quali quelli relativi alle parcelle emesse dai professionisti.

È evidente che la norma della legge di stabilità, come chiarita dall’Agenzia delle Entrate, ha inteso escludere dallo “split payment” tutti quei compensi che subiscono già un controllo fiscale indiretto da parte dello stesso ente pubblico, nella denuncia dei compensi erogati attraverso la trasmissione del modello CU e, poi, nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

Condividendo lo spirito della norma di evitare doppi controlli, CNA ritiene che da marzo, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per tutti corrispettivi relativi alle operazioni con la PA, si debba arrivare all’abrogazione dello split payment anche per le imprese.

È evidente, infatti, che da tale data l’Agenzia delle Entrate, attraverso le fatture elettroniche di cui viene immediatamente in possesso, ha la possibilità di controllare, in tempo reale, il corretto versamento dell’Iva da parte delle imprese.