Il Comune di Modena, nell’ambito dell’attività di contrasto delle ludopatie, è recentemente intervenuto per disciplinare gli orari di funzionamento delle cosiddette “slot machine”.

Dal prossimo 3 aprile, dunque, entrerà in vigore una fascia oraria di apertura – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi – degli apparecchi di intrattenimento e svago installati in pubblici esercizi (ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, sale giochi, esercizi commerciali dotati di apposita autorizzazione, sale scommesse, sale bingo, eccetera) e definiti dal TULPS nel modo seguente:

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’ articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (6); (7)

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (8).

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (9).

Questi apparecchi nell’orario di non funzionamento devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico per ogni singolo apparecchio. Inoltre, all’interno dell’esercizio, in posizione ben visibile per i clienti, dovrà essere predisposto un cartello con gli orari di funzionamento.

Le violazioni all’orario di funzionamento saranno punite con una sanzione compresa tra i 75 e i 450 euro (500 euro in caso di recidiva), quelle allo spegnimento e all’esposizione del cartello con una sanzione compresa tra i 50 e i 300 euro.

Presso il comune di Modena, CNA.COM ha seguito tutto l’iter che ha generato l’ordinanza in questione, condividendone principalmente i contenuti e i relativi obiettivi. L’Associazione sottolinea comunque che la limitazione degli orari di apertura al pubblico dovrebbe essere differente in base alla tipologia di esercizio.

È alquanto diversa, infatti, la posizione di un bar o di altra attività similare ( es. tabaccheria, edicola, ecc. ) che esercita tale attività in modo non prioritario e limitato, rispetto alla sala giochi preordinata e strutturata al fine dell’esercizio dell’attività del gioco di azzardo o perlomeno con un certo margine di rischio ( es. sale da gioco in genere, slot machine, bingo, ecc. ).

In allegato, la disposizione del Comune di Modena.