La Regione Emilia Romagna ha emanato l’ordinanza nr. 50 del 26/09/2016, che prevede nuovi adempimenti per le imprese coinvolte dagli effetti del Sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Con il nuovo provvedimento, la Regione richiede alle imprese che hanno usufruito della finanziamento per la sospensione delle imposte, di comunicare tutte le eventuali agevolazioni di cui hanno beneficiato per verificare un’eventuale sovracompensazione di benefici rispetto al danno subito.

In base alle precisazioni fornite dalla Regione, le imprese debbono dichiarare, qualora ne abbiano fruito, le eventuali agevolazioni ottenute a ristoro del danno (anche in forma fiscale) come, ad esempio, i contributi della Camera di Commercio, quelli dei Comuni, i rimborsi assicurativi, eccetera.

Le imprese che hanno beneficiato della cosiddetta moratoria, entro venerdì 4 novembre, tramite l’applicativo sfinge, dovranno comunicare tra l’altro, qualora ne abbia fruito, le ulteriori agevolazioni:

  1. credito d’imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 ai sensi di quanto previsto dall’art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le modalità di attuazione stabilite dal Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero delle Finanze
  2. contributi o agevolazioni a ristoro dei danni derivanti dal sisma 2012 concessi da soggetti pubblici diversi dal Commissario (quali ad esempio Camere di Commercio e Comuni) qualora detti contributi o agevolazioni siano liquidati o autorizzati a seguito di una rendicontazione.

La detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 prevista dall’art. 11, comma 8, del Decreto-Legge 28 giugno 2013 n. 76 non costituisce un ulteriore agevolazione da dichiarare, in quanto la decisione di autorizzazione degli aiuti di stato a ristoro dei danni alle imprese colpite dal sisma 2012 esprime i massimali di agevolazione sulla spesa ammissibile in Equivalente Sovvenzione Lorda e quindi a prescindere dal fatto che su detti contributi debbano (come in Italia) o meno (come in altri Stati Membri della UE) pagare le imposte sui contributi pubblici ricevuti.

Inviate questa dichiarazione, la Regione provvederà a varare le proprie verifiche e:

  • Comunicherà l’avvenuta attestazione, qualora l’impresa non abbia sovracompensazioni o le stesse non superino i 500 euro;
  • Se la sovracompensazione supererà i 500 euro, chiederà una perizia che controlli l’importo degli aiuti rispetto al danno subito, per recuperare poi l’eventuale eccedenza.