A partire da sabato 01 luglio 2017, inizierà a decorrere il periodo dei saldi estivi secondo quanto disposto dalla D.G. N. 725/11 e D.G. N. 1899/16 – Regione Emilia Romagna.

È stato deciso che le vendite di fine stagione si svolgeranno:

Per il periodo estivo, dal primo sabato del mese di luglio per successivi 60 giorni, dunque il periodo che va da sabato 01 luglio a martedì 29 agosto compreso;
Per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’epifania, per i successivi 60 giorni per il periodo invernale. I saldi anche dopo il 5 gennaio, ma non si può superare la data del 4 marzo.

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.

Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:

  • PREZZO NORMALE DI VENDITA;
  • SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
  • PREZZO NETTO DI VENDITA.

Inoltre:

  1. La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  2. È obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
  3. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
  4. Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
  5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
  6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
  7. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
  8. È vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

Per quanto riguarda le vendite promozionali straordinarie, si ricorda che:

    • Comunicazione al Comune: non necessaria per legge, ma un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere
    • Quando effettuarle: possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, per periodi di tempo limitati (va indicata la data di inizio e di conclusione)
    • Quali prodotti sottoporre a promozione: tutti o una parte dei prodotti merceologici e vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri
    • Condizioni di vendita: favorevoli, reali ed effettive
    • Prezzo da indicare: prezzo normale di vendita, percentuale di sconto e prezzo attuale di vendita

Si specifica che le vendite promozionali non si possono effettuare nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione (dal 01 al 30 giugno) per i prodotti di: Abbigliamento e loro accessori; Calzature; Biancheria intima; Pelletteria; Tessuti; Arredamento.

In caso di violazione del divieto, possono scattare i controlli della Polizia municipale con la relativa irrogazione di una sanzione pecuniaria.