La recente Circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 28/05/2018 fornisce le istruzioni per il rinnovo da parte dei titolari delle autorizzazioni ministeriali alla costruzione e all’impiego di ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non.

In base al Testo Unico per la sicurezza, l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni per verificarne l’adeguatezza rispetto all’evoluzione del progresso tecnico.

Come chiarito da una precedente circolare del Ministero del Lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 27 agosto 2010), le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Testo Unico per la sicurezza sono scadute il 14 maggio 2018.

L’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale (fabbricante del ponteggio) e non l’impresa utilizzatrice.
Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale.

Considerato quanto contenuto nella citata Circolare n. 29, pure emergendo qualche dubbio sulla tenuta di tale tesi in sede di contenzioso, specie se penale, si evidenzia che le imprese in possesso di ponteggi a suo tempo autorizzati possano continuare ad utilizzarli fino a diverse indicazioni da parte ministeriale.

Sarà comunque nostra cura continuare l’approfondimento, anche perché, una volta che verranno definiti i nuovi criteri di verifica dell’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico difficilmente le imprese in possesso di ponteggi avranno modo di esperire le procedure previste, dove non le attivi il produttore.

Indicazioni operative

Al fine di definire un aggiornamento delle istruzioni tecniche necessarie a valutare l’adeguatezza all’evoluzione del progresso tecnico, è stato costituito un Gruppo di Lavoro tecnico, che dovrà tenere conto anche del decreto interministeriale 17/1/2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”.
L’invio delle richieste di rinnovo delle autorizzazioni entro la data del 15 giugno 2018 ha l’obiettivo di rilevare le autorizzazioni per le quali permanga l’interesse da parte del fabbricante del ponteggio del rinnovo decennale, ciò al fine di avviare la verifica dell’adeguatezza di quelle attualmente in corso.

La domanda di rinnovo va fatta pervenire, entro il 15/6/2018, al Ministero del Lavoro – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, via PEC dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it, allegando:

  • copia delle autorizzazioni già rilasciate,
  • dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) del legale rappresentante sul mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio,
  • dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) del legale rappresentante da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

Le domande di rinnovo inviate prima dell’adozione di questa circolare del 28/5/2018, dovranno essere integrate dai documenti sopra citati entro il 15/6/2018. Se il termine non sarà rispettato l’autorizzazione si intenderà automaticamente revocata.

In attesa dell’elaborazione delle nuove istruzioni tecniche, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno rilasciate sulla base delle attuali indicazioni tecniche, ma saranno sottoposte a revisione non appena disponibili le nuove istruzioni tecniche.

Per maggiori informazioni contattare:
Daniele Tanferri, responsabile CNA Costruzioni – tel. 059/418548 – cell. 348-2740133 – dtanferri@mo.cna.it
Giulia Ielo, ASQ Ambiente Sicurezza Qualità srl – tel. 059/7409024 – cell. 348/2878173 – asq.giulia@mo.cna.it