In riferimento alle comunicazioni precedenti, la Regione Emilia Romagna attraverso la L.R. 21/17 ha disciplinato l’attività di produzione e vendita del pane, soprattutto in un’ottica di valorizzazione di questi prodotti artigianali.
In particolare vengono definite le nozioni di:

  • Pane
  • Pane fresco
  • Pane confezionato
  • Prodotto da forno intermedio
  • Panificio
  • Impresa di panificazione
  • Forno Regionale artigianale
  • Responsabile attività produttiva

Pertanto, all’interno di una impresa di panificazione deve essere presente il responsabile dell’attività produttiva che garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza in luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Il responsabile può essere il titolare o collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente designato dal titolare o legale rappresentante stesso all’atto di presentazione della SCIA.

In particolare:

  • deve essere designato un responsabile per ogni panificio e per ogni unità locale se si ha anche un laboratorio annesso
  • occorre che il responsabile designato frequenti un corso di formazione personale con il superamento dell’esame finale

Il responsabile non è tenuto a frequentare il corso di responsabile produttivo se:

  • abbia lavorato in un panificio per almeno due anni con la qualifica di operaio panettiere o qualifica ad esso superiore
  • il titolare, il collaboratore familiare o socio prestatore d’opera esercitino l’attività di panificazione da almeno due anni
  • sia in possesso di un diploma di scuola media superiore in materie attinenti
  • abbia seguito un corso di formazione professionale (o ha conseguito qualifica professionale regionale) in materie attinenti unitamente a un periodo di lavoro di almeno di un anno

I panifici già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge regionale (2 dicembre 2017), entro i successivi centottanta giorni (di fatto non oltre il 31/05/2018) devono comunicare il nominativo del responsabile dell’attività produttive al SUAP (sportello unico attività produttive) del comune competente per territorio e alla C.C.I.A.A. ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.

I responsabili dell’attività produttiva che non rispondono a questi requisiti sono tenuti a seguire i corsi di formazione entro il termine massimo di 12 mesi dall’attivazione di questi ultimi.

Sottolineiamo come questi corsi non siano ancora stati attivati dalla regione Emilia Romagna, in relazione al fatto che tale il Consiglio di Stato che ha imposto alla Regione modifiche radicali, in modo particolare rispetto a questi adempimenti, che non sono ancora state recepite dall’Amministrazione Regionale, e questo recepimento anche dopo il 31 maggio 2018.

In ogni caso, fino a quando non verrà modificato, il provvedimento rimane comunque in vigore, con tutti i suoi contenuti ed adempimenti da espletare.

Ribadiamo quindi ancora una volta che l’adempimento riguardante la notifica del Responsabile dell’attività di panificazione al SUAP e alla C.C.I.A.A. dovrà essere fatto entro il 31 maggio 2018; le sedi territoriali CNA sono a disposizione per la redazione della pratica per le imprese che non hanno già provveduto a farlo autonomamente.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Flori, responsabile CNA Alimentare – tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it