L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’applicazione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) con la recente risoluzione 23 luglio 2015, n. 67/E. Secondo l’amministrazione finanziaria è possibile correggere la scelta adottata con comportamento concludente sino al 23 luglio 2015 ed entrare così nel regime dei minimi, fino al 23 agosto 2014.

Considerando che la risoluzione è stata emanata durante i mesi estivi ed in periodo di campagna dei versamenti relativi alle dichiarazioni, è nostra intenzione chiedere una proroga del termine per effettuare la correzione del comportamento ad una data successiva alla pausa estiva.

In particolare, la risoluzione 23 luglio 2015, n. 67/E, chiarisce l’ambito applicativo del suddetto regime nelle ipotesi in cui un soggetto inizia l’attività nei primi mesi del 2015 ovvero prima del 1° marzo 2015, data di entrata in vigore della disposizione recata dall’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 che stabilisce la decorrenza del termine di riapertura del regime fiscale di vantaggio previsto dal citato art. 27, c.1 e 2, DL n. 98/2011. Nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate è chiaro che tutti coloro che hanno adottato un comportamento conludente che lascia intendere una mancata opzione per il regime dei minimi, prima dell’entrata un vigore dell’estensione avvenuta con data 1° marzo 2015, possono correggere il comportamento adottato secondo le consuete procedure riportate correttamente nella risoluzione.

Tuttavia, per conoscere la portata applicativa della risoluzione n. 67/E in merito a tutte quelle situazioni createsi per effetto dell’incertezza normativa è stata sentita, per le vie brevi, l’Agenzia delle Entrate.

E’ stato richiesto un chiarimento per quei soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1/3/2015 (decorrenza termine di riapertura del regime fiscale di vantaggio) con l’emissione di fatture con applicazione dell’Iva e senza la comunicazione in sede di inizio attività dell’opzione per l’adesione allo stesso regime di vantaggio. In particolare è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se tali soggetti potessero aderire al presente regime stesso nel 2015, adottando i comportamenti descritti nella citata RM n. 67/2015, pur avendo esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alla liquidazione periodica dell’IVA.

L’amministrazione ha confermato che la finalità della risoluzione è proprio quella di riconoscere a tutti i contribuenti – non solo a coloro che hanno iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore del decreto mille proroghe ma a tutti quelli che abbiano, per errore, applicato un diverso regime in mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia – di rettificare i documenti già emessi con addebito di Iva entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione.