Della vicenda dei sacchetti se ne è parlato parecchio, di seguito forniamo tutte le precisazioni in materia, derivanti dalla normativa italiana sugli shopper di plastica leggeri, legge che recepisce una Direttiva comunitaria riguardante l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, rispetto alla quale l’Europa aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti devono essere biodegradabili e compostabili.
Di fatto, tutti i sacchetti contenenti i prodotti – sia alimentari che non alimentari – dovranno essere biodegradabili e compostabili, rispettando lo standard internazionale in materia, sulla base di una certificazione da parte di enti accreditati.
Tutti i sacchetti, leggeri e ultraleggeri (questi ultimi sono quelli abitualmente utilizzati per imbustare frutta, carne, verdura, pesce, ecc), devono essere ceduti esclusivamente a pagamento.
L’obbligo, lo ribadiamo, riguarda sia i prodotti alimentari che non alimentari.

Nello scontrino fiscale deve essere riportata la cessione del biodegradabile e indicato separatamente nel registro corrispettivi. Ciò determinerà costi aggiuntivi per le imprese che devono modificare il gestionale di cassa.

Il costo del sacchetto è a discrezione dell’esercente. Indicativamente si va da un minimo di 1 centesimo ad un massimo di 3.

Ad essere interessate dal provvedimento sono, ovviamente, le imprese che producono queste borse e sacchetti, ma, soprattutto:

  • le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;
  • le attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per i quali si ritiene prudenzialmente che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, devono accertarsi di fornire borse in plastica conformi.

Peraltro, la composizione delle borse cambierà nel tempo:

  • dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
  • dal 1º gennaio 2020, potranno essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50%;
  • dal 1º gennaio 2021, potranno essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60%.

Il Ministero della salute ha precisato che esiste il divieto di riutilizzo delle borse di plastica biodegradabili ma è concesso al cittadino l’impiego di buste monouso nuove da portare da casa. L’esercente però ha la facoltà di verificarne la idoneità.
I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino nelle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili.
Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE.
Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori, sono aggiunte anche quelle sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente e le misure per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell’utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Sanzioni
Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore».
All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani). Per questo è fondamentale, per le attività che forniscono ai propri clienti gli shopper biodegradabili, accertarsi di acquistare articoli conformi alle nuove disposizioni di legge.

La CNA ha manifestato, assieme alle altre associazioni, la propria contrarietà a questo provvedimento, soprattutto riguardo al fatto che il costo delle sportine sia obbligatorio e debba essere compreso nello scontrino, con sanzioni che non differenziano le diverse modalità di violazione della norma. In questo senso, l’Associazione ha presentato un emendamento di modifica in quanto l’attuale formulazione dell’articolato punisce indifferentemente (applicando lo stesso importo), sia la commercializzazione dei sacchetti non conformi che la mancata registrazione sullo scontrino di cassa del costo del sacchetto acquistato dal consumatore. Con la nostra proposta si intende differenziare le due ipotesi di violazione andando ad alleggerire con una sanzione più modesta un comportamento omissivo che può considerarsi irrilevante per le finalità di tutela ambientale rispetto al comportamento ben più grave dell’immissione di sacchetti non conformi.