Dal 22 marzo entrano in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 che sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha pubblicato la nota n. 3187 del 21 marzo 2018 con la quale il Servizio Tecnico Centrale fornisce agli operatori tecnici ed economici interessati ed ai destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione di competenza dello stesso Servizio Tecnico Centrale, le prime indicazioni per l’applicazione del nuovo Decreto.

Sono 12 i capitoli delle nuove NTC: oggetto, sicurezza e prestazioni attese, azioni sulle costruzioni, costruzioni civili ed industriali, ponti, progettazione geotecnica, progettazione per azioni sismiche, costruzioni esistenti, collaudo statico, redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo, materiali e prodotti per uso industriale, riferimenti tecnici.

Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), si possono continuare ad applicare le norme tecniche già vigenti per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi nei seguenti casi:

  1. per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
  2. per i contratti pubblici di lavori già affidati
  3. per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni

I punti 2 e 3 sono esercitabili solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle aggiornate norme tecniche per le costruzioni.
Il punto 3 è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche del decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

In particolare si evidenziano le novità riguardanti i CONTROLLI ACCETTAZIONE CALCESTRUZZO:

  • Le prove a compressione vanno eseguite tra il 28° ed il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo
  • La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal datore di lavoro e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo
  • Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure in mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
  • Il numero di campioni minimo per l’esecuzione del controllo di accettazione di tipo A su ciascuna miscela omogenea è di 6 cubetti. Qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati al laboratorio sia inferiore a 6 il laboratorio effettua le prove e rilascia il richiesto certificato, ma appone una nota con la quale segnala al datore di lavoro che “il numero dei campioni prelevati non è sufficiente per eseguire il controllo di tipo A previsto dalle norme tecniche delle costruzioni”

Si ricorda che la Norma sancisce che “I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; nel caso in cui ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione”.