Viene posticipata al 1° aprile 2017 la decorrenza dell’obbligo (originariamente fissata al 1 gennaio 2017 dall’art. 2, comma 2 del DL 127/2015) di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. (art. 4, comma 6)

Al fine dell’assolvimento di questo obbligo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà indicare soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento dei distributori automatici e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Questa previsione, da tempo attesa, risponde alle esigenze manifestate dal mondo delle imprese, di cui la CNA si è fatta portavoce, ed evita loro il sostenimento di considerevoli costi di adeguamento degli apparecchi in uso.

Inoltre, in relazione alle caratteristiche tecniche di determinati distributori automatici, si prevede la possibilità di stabilire termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, per l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.