La Legge di Bilancio richiama anche diverse novità rispetto alle normativa Iva. In questo articolo le andiamo ad esaminare.

1. Nuovo Spesometro trimestrale (comma 1, 2, 3,4)

Dal 1 gennaio 2017 è stato introdotto per tutti i soggetti passivi Iva l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle relative variazioni. I dati dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate in base ad un tracciato che sarà definito da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
I dati dovranno essere trasmessi in forma analitica alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio. Per il primo anno (2017) verrà fatto un unico invio del primo semestre entro il 25 luglio.
Sono esonerati dall’adempimento gli agricoltori esonerati dagli adempimenti Iva situati nelle zone montane di cui all’art.9 DPR 601/1973.
L’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati è punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro un limite massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione si riduce della metà se i dati vengono integrati o corretti entro 15 giorni dalla scadenza.
Per supportare l’adeguamento tecnologico sarà concesso un credito di imposta di 100 euro ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro.
Si considerano soddisfatti gli obblighi di conservazione elettronica (previsti dall’art.3 DM 17/6/2014) per tutte le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio che sono memorizzate dall’Agenzia delle Entrate (per l’attuazione concreta di questa disposizione bisogna attendere la pubblicazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno stabilite modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione.

2. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (comma 2, 3,4)

Sempre dal 1 gennaio 2017, viene introdotto l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva. I dati dovranno essere trasmessi alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.

I dati devono essere trasmessi anche se la liquidazione periodica Iva risulta a credito e indipendentemente dalla periodicità di versamento Iva (mensile o trimestrale).
In caso di contabilità separate Iva deve comunque essere inviata un’unica comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Per supportare l’adeguamento tecnologico sarà concesso un credito di imposta di 100 euro ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione si riduce della metà se i dati vengono integrati o corretti entro 15 giorni dalla scadenza. Decorrenza: dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

3. Credito di imposta riconosciuto anche ai soggetti che optano per l’invio dei dati delle fatture (comma 2)

E’ riconosciuto anche ai soggetti che optano per l’invio dei dati delle fatture (Art.1, c.3 D.Lgs 127/2015) il credito di imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico, alle stesse condizioni e con le stesse modalità per cui è concesso ai soggetti obbligati all’invio del Nuovo Spesometro trimestrale.

4. Credito di imposta per adeguamento tecnologico per i soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 2)

I soggetti che beneficiano del credito di imposta di 100 euro per adeguamento tecnologico (che inviano i dati delle fatture telematicamente all’Agenzia delle Entrate) godono di un ulteriore credito di imposta di 50 euro se, sussistendone i presupposti, esercitano anche l’opzione per l’invio dei dati dei corrispettivi previsto nell’art.2, c.1 D.Lgs 127/2015.

5. Abrogazione di adempimenti Iva (comma 4, 5)

A decorrere dalle operazioni effettuate nel 2017 vengono abrogati i seguenti adempimenti:

  • Comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio (adempimento introdotto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 5/8/2011);
  • Modelli Intrastat relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni comunitarie ricevute.

A decorrere dalle comunicazioni relative al 2016 (che si sarebbero dovute inviare nel 2017) è abrogato l’obbligo della Comunicazione delle operazioni intercorse con operatori aventi sede, domicilio o residenza in Paesi Black list (adempimento introdotto dal DL 40/2010

6. Termini di presentazione della D.Iva (comma 4)

La Dichiarazione Iva relativa al 2016 dovrà essere presentata per tutti i contribuenti entro il 28 febbraio 20107.
Le Dichiarazioni Iva successive (relative al 2017 e seguenti) dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

7. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei distributori automatici (comma 6)

E’ prorogato al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizio tramite distributori automatici, (obbligo previsto dall’art.2, c.2 D.Lgs 127/2015).

8. Opzione per l’invio dei dati delle fatture (comma 6)

E’ aumentato a due anni (invece di uno) la riduzione del termine di accertamento per i soggetti che optano per l’invio dei dati delle fatture (art.1, c.3 D.Lgs 127/2015) e sussistendone i presupposti, optano anche per l’invio dei dati dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30 euro.

9. Opzione invio dati corrispettivi per le imprese della grande distribuzione (comma 6)

E’ previsto che per le imprese della grande distribuzione l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art.1, commi da 429 a 432 L.311/2004) eventualmente già esercitata entro il 31/12/2016 reta valida fino al 31/12/2017 (nonostante tale opzione sia stata abrogata dal D.Lgs 127/20165 a decorrere dal 1/1/2017).

10. Depositi Iva (comma 7)

Viene modificato l’art. 50bis DL 331/1993 prevedendo che, dal 1° aprile 2017:

  • Sono effettuate senza pagamento dell’Iva le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (a prescindere dal luogo di stabilimento/identificazione del cessionario o dal fatto che i beni oggetto di cessione siano o no compresi nella tabella A-bis del DPR 633/72);
  • Il reverse charge (art.17, c.2 DPR 633/72) si applica anche per l’estrazione di beni di natura extracomunitaria, previa prestazione di idonea garanzia;
  • Nei casi di estrazione di beni introdotti a seguito di un acquisto interno l’iva è dovuta dal soggetto che estrae i beni ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore.