Sul sito del Senato, è stato pubblicato il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2018. Tra le novità, più rilevanti in materia di lavoro si segnala un nuovo incentivo all’occupazione giovanile. Di seguito una sintesi del contenuto della norma, fermo restando che si tratta di un disegno di legge e che quindi la norma è passibile di modifiche prima di arrivare all’approvazione definitiva.
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.
Per promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Lo sgravio si applica anche nei casi di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo determinato avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della norma e fermo restando il requisito anagrafico che il lavoratore deve possedere al momento della trasformazione.
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2018, l’esonero spetta alle medesime condizioni di cui sopra anche per soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età.
Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
L’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite di 3000 euro annui, anche in caso di conferma al termine di un rapporto di apprendistato avvenuta successivamente al 31 dicembre 2017 e sempre che il lavoratore non abbia già compiuto 30 anni al momento della prosecuzione. In tal caso l’esonero si applica a decorrere dalla scadenza del periodo di agevolazione prevista già per legge in caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato.
Nel caso in cui il lavoratore, per il quale è stato fruito lo sgravio in modo parziale presso altro datore di lavoro, venga riassunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro, a quest’ultimo spetterà lo sgravio per il residuo periodo di tempo non goduto in precedenza, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Casi di esclusione all’esonero
L’esonero non applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Non si applica inoltre a quei datori di lavoro che hanno proceduto nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva; il licenziamento per GMO del lavoratore per il quale spetta l’esonero avvenuto nei sei mesi successivi all’assunzione, o di altro lavoratore inquadrato nella medesima qualifica del lavoratore assunto con sgravio e nella stessa unità produttiva, comporta le revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito.
Seguiranno informazioni in base all’iter di approvazione della legge di Bilancio.