Il Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, cd. “collegato fiscale” alla legge di bilancio per il 2017, è stato convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riporta un breve commento sui contenuti di interesse dell’area fiscale. La rottamazione dei ruoli di Equitalia e i provvedimenti relativi all’iva, contenuti nello stesso decreto, saranno oggetto di apposite circolari.
1. Soppressione di Equitalia (artt. 1, 2 e 3)
A decorrere dal 1° luglio 2017 è soppressa Equitalia e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è affidata all’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data è istituito un ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’ente può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società partecipate.
Dal 1° luglio 2017 gli enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
Dal 1° gennaio 2017, invece, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzato ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Potrà inoltre acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro e di impiego accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati per i propri compiti di riscossione.
2. Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping (art. 4bis)
Dal 1° gennaio 2018 diventa obbligatoria l’emissione di fattura elettronica per le cessioni di beni a soggetti domiciliati/residenti fuori dalla Comunità Europea di importo superiore a 154,94 euro, a patto che i beni vengano trasportati fuori dalla UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e monopoli di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione.
3. Dichiarazione integrativa a favore (art. 5, comma 1bis)
Dal 24 ottobre 2016 viene estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e precisamente entro il termine per l’accertamento. L’importo a credito risultante dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata l’integrativa. Analoga disposizione è prevista per la dichiarazione integrativa IVA. In questo caso il credito può essere chiesto a rimborso, in presenza dei requisiti richiesti oppure utilizzato in compensazione sui debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo.
4. Ravvedimento dei tributi doganali (art. 5, comma 1bis)
Viene previsto che, in caso di ricorso al ravvedimento operoso per le violazioni relative ai tributi doganali e alle accise, è possibile operare anche la riduzione delle sanzioni ad 1/7 o ad 1/6 anche se non si tratta di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate; tali tributi sono infatti di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Decorrenza: 2 dicembre 2016.
5. Scomputo ritenute d’acconto in dichiarazione dei redditi (art. 5, comma 2bis)
Sempre dal 2 dicembre 2016, è modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto subite dai lavoratori autonomi e dagli agenti e rappresentanti. In particolare, le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi oppure da quella dovuta nel periodo d’imposta nel quale sono state operate.
6. Definizione delle controversie in materia di accise e di iva afferente (art. 5bis)
Per agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e Iva afferente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30/9/2017, le liti fiscali pendenti al 2/12/2016 aventi ad oggetto il recupero dell’accisa sui prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:
– le imposte oggetto di contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi prima del 1/4/2010;
– al soggetto passivo di imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento di un importo almeno pari al 20% dell’accisa e della relativa Iva, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni. Il pagamento deve essere fatto entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione.
Decorrenza: 2 dicembre 2016.
7. Rappresentanza ed assistenza dei contribuenti (art. 6bis)
Sono inseriti fra i professionisti che possono rappresentare e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria anche i tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate.
8. Riapertura dei termini della “voluntary disclosure” (art. 7)
Riaperti i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) che vengono ora fissati al 31/7/2017. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Il pagamento degli importi dovuti deve avvenire entro il 30/9/2017; possibilità di dilazione il versamento in un massimo di 3 rate. Le disposizioni di attuazione devono essere adottate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Decorrenza: 24 ottobre 2016.
9. Soppressione degli studi di settore e introduzione degli indici di affidabilità (art. 7bis)
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno individuati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali sono collegati diversi livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, per stimolare l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all’adozione degli indici di affidabilità, cessano di avere di effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri. Decorrenza: dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2017.
10. Presunzione di evasione in caso di prelevamenti bancari (art. 7quater, comma1)
Viene eliminata, per i professionisti, la presunzione legale di evasione con la quale si consideravano compensi i prelevamenti bancari non motivati. Per le imprese tale presunzione continua ad applicarsi ma soltanto con riferimento ad importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.
Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.
11. Lavoro autonomo (art. 7quater, comma 5)
Le prestazioni di viaggio e trasferte acquistate direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo. Decorrenza: 2 dicembre 2016.
12. Notifica atti mediante PEC (art. 7quater, commi da 6 a 10)
A decorrere dal 1° luglio 2017, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti avverrà mediante posta elettronica certificata.
13. Nuovo termine di consegna delle certificazioni fiscali (art. 7quater, commi 14 e 15)
A decorrere dall’anno 2017, con riferimento al periodo d’imposta 2016, le certificazioni fiscali (certificazione unica – CU – ma anche altre certificazioni quali CUPE e certificazioni in forma libera) vanno consegnate agli interessati entro il 31 marzo (anziché entro 28 febbraio) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Non ha subito modifiche la disciplina relativa alla trasmissione telematica della CU che deve essere quindi disposta entro il 7 marzo.
14. Sospensione termini invio documentazione all’Agenzia delle entrate (art. 7quater, comma 16)
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione di documenti (es: documenti per oneri deducibili/detraibili) e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli richiesti nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e nelle procedure di rimborso IVA. Decorrenza: 2017
15. Sospensione dei termini di pagamento (art. 7quater, comma 17 e 18)
Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (36bis/600 e 54bis IVA), dei controlli formali (art. 36ter/600) e della liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata. Decorrenza: 2017
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (norma interpretativa).
16. Nuovi termini per il versamento del saldo DR (art. 7quater, comma 19)
Viene posticipato dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale occorre effettuare il versamento del saldo IRPEF e IRAP risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dalle persone fisiche e società di persone. Rimane confermata la possibilità di eseguire il versamento entro i 30 giorni successivi, cioè entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. Le stesse scadenza sono previste anche per la prima rata dell’acconto. Per i soggetti Ires, il versamento viene posticipato all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (precedentemente era previsto per il giorno 16 dello stesso mese). Anche per questi soggetti rimane confermata la possibilità di pagare l’imposta entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione. Decorrenza: 1° gennaio 2017
17. Termini di versamento del saldo IVA (art. 7quater, comma 20)
Dal 2 dicembre 2016, il saldo della Dichiarazione Iva può essere versato entro il 16 marzo oppure può essere differito al 30 giugno applicando la maggiorazione dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese.
18. Abrogazione comunicazione di acquisti di beni senza iva da San Marino (art. 7quater, comma 21)
E’ abrogato l’obbligo di inviare la comunicazione degli acquisti senza Iva da operatori di San Marino. Decorrenza: a partire dalle annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.
19. Compilazione del quadro RW (art. 7quater, comma 23)
Dal 2 dicembre 2016 non è più obbligatorio indicare nel quadro RW gli immobili situati all’estero per i quali non sono intervenute modificazioni nel corso del periodo d’imposta; resta fermo l’obbligo di versare l’IVIE.
20. Cedolare secca – mancata comunicazione della proroga del contratto (art. 7quater, comma 24)
Ancora dal 2 dicembre 2016, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca, a condizione che il contribuente abbia versato gli importi di cedolare secca e dichiarato i relativi redditi nel modello 730 o Unico. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione si applica la sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
21. Opzione per il regime della trasparenza fiscale (art. 7quater, comma 27)
Negli articoli del Tuir le parole “mancato rinnovo” sono sostituite con la parola “revoca”. In questo modo le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato. Fra queste rientra l’opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 Tuir): al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata. Medesima disposizione si applica per l’opzione per il consolidato fiscale. Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
22. Remissione in bonis (art. 7quater, comma 29)
Viene prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale. Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
23. F24 telematico (art. 7quater, comma 31)
Dal 2 dicembre 2016, per i soggetti NON titolari di partita IVA, è soppresso l’obbligo dell’invio telematico del modello F24 per i pagamenti superiori a 1.000 euro. In questi casi è quindi possibile utilizzare il modello cartaceo.
24. Rimborsi IVA (art. 7quater, comma 32)
Dal 2 dicembre 2016 passa a 30.000 euro (limite precedente: 15.000) il limite entro il quale i rimborsi Iva possono essere chiesti senza apposizione del visto di conformità o presentazione di garanzie.
25. Chiusura partite iva inattive (art. 7quater, comma 44)
L’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla chiusura delle partite Iva di soggetti che risultano non avere esercitato attività di impresa/lavoro autonomo nelle tre annualità precedenti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di comunicazione preventiva al contribuente di questa disposizione. Decorrenza: dal 2 dicembre 2016.
26. Abrogazione sanzione per mancata comunicazione della cessazione dell’attività (art. 7quater, comma 45)
E’ eliminata la sanzione prevista per la mancata/tardiva comunicazione della cessazione dell’attività. Rimangono in vigore le sanzioni per le comunicazioni errate/omesse relative a inizio o variazione dell’attività. Decorrenza: 2 dicembre 2016.
27. Invio modello 730 (art. 7quater, commi da 46 a 48)
Dal 2017 per i CAF e i professionisti diventa a regime la possibilità di completare le attività legate al modello 730 (comunicazione del risultato finale, consegna al contribuente di copia della dichiarazione, trasmissione delle dichiarazioni) entro il 23 luglio a condizione che entro il 7 luglio abbiano inviato almeno l’80% delle dichiarazioni.
Anche il contribuente può inviare direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno.
In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente o una comunicazione dei dati rettificati, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata. In questo caso la somma dovuta dal CAF è pari alla sola sanzione riducibile in base al ravvedimento operoso.
28. Soggetti aderenti al regime forfettario (art. 7sexies)
Saranno previsti dei limiti alla possibilità di effettuare operazioni di cui agli articoli 8, 8bis, 9, 71 e 72 del DPR 633/72 da parte dei soggetti aderenti al regime forfettario (L.190/2014). Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016 (2/12/2016) sarà emanato un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilirà limiti e modalità della disposizione.