Dal 15 agosto 2018, la normativa sulla gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) includerà TUTTE le apparecchiature che rientrano nella definizione di AEE e che non sono riconducibili ad una esplicita esclusione prevista dal decreto. Peraltro, cambierà anche il numero di nuove categorie di AEE, che saranno 6, anziché 10 (All.3 del D.Lgs.49/14).

La definizione di AEE rimane invariata
Rientrano nella normativa quelle apparecchiature che hanno come fonte primaria per il loro funzionamento l’energia elettrica e i campi elettromagnetici (e non ad esempio la benzina o il gas). Pertanto, se in un’apparecchiatura l’energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l’apparecchio NON rientrerà nel campo di applicazione della norma.

Per produttore si intende il soggetto che:

  1. fabbrica e vende, sul mercato nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio;
  2. rivende sul mercato nazionale con il proprio nome o marchio di fabbrica apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore;
  3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.
  4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini di una progettazione e fabbricazione di apparecchiature che semplifichino le operazioni di fine vita delle stesse e ai soli fini di fornire le informazioni all’uso e di iscrizione al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE.

Cosa deve fare il produttore
Se già produttore (cioè già iscritto ad un sistema collettivo e registro AEE): la conversione delle apparecchiatura con la nuova classificazione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione. Aggiornamenti potranno essere richiesti all’azienda anche dal Consorzio di riferimento.

Se potenziale produttore per la prima volta: le imprese che producono/importano apparecchiature precedentemente non AEE, ma che lo saranno dal 15 agosto, dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori. Questi adempienti prevedono innanzitutto l’adesione ad un sistema collettivo (clicca quiche sarà propedeutica all’iscrizione, esclusivamente per via telematica, al registro AEE (clicca qui); all’impresa verrà quindi rilasciato un numero di iscrizione al Registro che dovrà essere riportato, entra trenta giorni dal rilascio, su tutti documenti commerciali. Conseguentemente, l’impresa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e informazione (comunicazione annuale AEE immesso sul mercato, proprio marchio di identificazione e il simbolo del cassonetto barrato sull’AEE, informazioni ai consumatori e agli impianti di trattamento, ecc.).

Per distributore si intente:

  • la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese per l’attività di commercio di AEE.

Gli installatori possono essere equiparati ai distributori se iscritti al Registro Imprese per commercio di AEE, anche come attività secondaria, e, se commerciano AEE domestiche/dual use saranno quindi soggetti ai conseguenti obblighi.
Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE per installarla presso il cliente, resta nell’ambito di una prestazione di servizio (attività di installazione), di conseguenza non necessita di iscrizione al Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di commercio.
Per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno effetto laddove un’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo forniamo alcuni esempi di nuove AEE
Dal 1/1/2018 sono stati introdotti

  • inverter;
  • contatori di gas elettronici;
  • gruppi di continuità-UPS;
  • altri trasformatori e alimentatori;
  • impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia.

Dal 15/8/2018
Le nuove categorie AEE All. III D.Lgs.49/14:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
  3. Lampade;
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni le seguenti, con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm: compresi, ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazione, apparecchi di consumo, lampadari, apparecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchi per tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, apparecchi per la generazione di corrente elettrica.
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni come sopra definiti, ma con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Nell’allegato IV elenco AEE è riportato l’elenco non esaustivo delle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato III.

Esclusioni
Sono diverse le apparecchiature escluse dalla normativa, tra queste quelle belliche, le lampade a incandescenza, le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, eccetera.

Il Comitato di Vigilanza e Controllo ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE, clicca qui. In realtà la guida non copre tutti i casi; in caso di dubbi, il produttore può formalmente richiedere al Comitato stesso di esprimersi inviando una richiesta, corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso, all’indirizzo PEC del comitato: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it.

Calendario 2018 Registro AEE

Sanzioni
Il “produttore”: da 30.000 € a 100.000 per il produttore immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche senza l’iscrizione nel Registro nazionale A.E.E.; da 2.000 € a 20.000 € se il produttore non effettua le comunicazioni delle informazioni previste, o le comunica in modo incompleto o inesatto.

Allegati

  • D.Lgs. 49/14, clicca qui
  • Dati necessari per effettuare iscrizione dei produttori con A.S.Q. Modena Società Cooperativa, clicca qui
  • Scheda che fornisce una descrizione delle 6 nuove categorie di AEE, con alcuni esempi delle nuove AEE e delle esclusioni in vigore dal 15 agosto 2018, secondo le indicazioni del comitato di vigilanza e controllo RAEE, nonché le principali definizioni, clicca qui.