Gli utilizzatori di prestazioni occasionali di lavoro possono ora chiedere il rimborso delle somme versate per alimentare il “portafoglio virtuale” ma non utilizzate. L’INPS, nell’ambito della piattaforma di gestione delle prestazioni occasionali, ha infatti rilasciato un’apposita funzione che consente di inoltrare una istanza telematica per il rimborso delle sole somme effettivamente versate. Non sono pertanto rimborsabili le somme di cui si ha la titolarità in portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus, quali ad esempio il “bonus baby sitting”.

Si ricorda che per poter ricorrere alle prestazioni occasionali di lavoro nelle due modalità previste del “Libretto famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale”, gli utilizzatori devono preventivamente alimentare un apposito contenitore denominato “Portafoglio elettronico”, con il versamento delle somme sufficienti per il pagamento dei compensi spettanti al prestatore (effettuato direttamente dall’INPS), gli oneri sociali ed i costi di gestione.
Tuttavia, le somme versate che non venivano utilizzate non potevano essere chieste in rimborso dagli utilizzatori. L’INPS ha ora rilasciato una funzionalità che consente di inoltrare istanza telematica di rimborso secondo le seguenti modalità. Si evidenzia in proposito che, diversamente da quanto avveniva in riferimento ai “Buoni lavoro” abrogati, non è previsto un termine ultimo di scadenza entro il quale le somme versate possono essere chieste in rimborso.

1) Presentazione della domanda di rimborso on-line
Per ottenere il rimborso gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato dall’INPS oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere alla Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale (www.inps.it) e presentare domanda online. Una volta selezionato lo strumento interessato (Libretto di famiglia o Contratto di prestazione occasionale), nell’ambito del “Menu” di pagina è stata implementata la sezione “Rimborsi”, suddivisa nelle due sottocartelle “Richiesta Rimborso” e “Elenco Rimborsi”.
Prima di entrare in tali sezioni è tuttavia necessario entrare nella sezione “Modalità di rimborso” dell’”Anagrafica”, per indicare l’Iban sul quale accreditare il rimborso delle somme in questione. E’ tuttavia possibile inserire i dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di compilazione della richiesta di rimborso vera e propria. Nel caso si tratti di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali sarà necessario indicare l’Iban riferito ad un conto corrente; nel caso, invece, di utilizzatore di un Libretto famiglia potrà essere indicato indifferentemente l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente. In ogni caso i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso. Al termine dell’inserimento della domanda e della relativa conferma sarà possibile stampare una ricevuta in formato PDF, riassuntiva dei dati inseriti in procedura ai fini del rimborso.

2) Procedura di rimborso
La sede territoriale INPS competente per il rimborso viene individuata sulla base della residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto Famiglia e della sede legale della persona giuridica nel caso del Contratto di prestazione occasionale. La procedura controlla automaticamente, all’atto dell’accoglimento, che l’importo da rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio dell’utilizzatore. Nel caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l’importo disponibile il rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio dell’utilizzatore. La domanda potrà essere, pertanto, accolta nei limiti della disponibilità oppure respinta. In entrambi i casi l’operatore della Struttura territoriale ha la possibilità di inserire delle note che esplichino il proprio operato. Nel caso di reiezione la compilazione del campo note è obbligatoria. Una volta verificata la congruità della domanda, la stessa verrà accolta e messa in liquidazione.
Fin quando la domanda si trova nello stato di “accolta” può ancora essere modificata nelle sue parti (anche se, per ciò che riguarda l’importo, la correzione non può essere superiore alla somma originariamente richiesta. Una volta inviata in liquidazione non potrà invece più essere modificata.