Nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2016, è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo, non ancora operativo, che introduce modifiche ai decreti legislativi emanati in attuazione del c.d. Jobs act. Le modifiche apportate non sono rilevanti, ed in linea di massima si limitano a precisare o chiarire meglio la normativa, con eccezione per il lavoro accessorio (c.d. buoni lavoro) per il quale invece vengono apportate modifiche significative ed in particolare si prevede che:

  • gli imprenditori non agricoli e i professionisti, dovranno comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (le attuali D.T.L.), almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo e la durata della prestazione. Non è più previsto che la comunicazione possa essere riferita ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi;
  • la comunicazione potrà essere effettuata tramite sms, posta elettronica o ulteriori modalità, da individuare tramite apposito decreto Ministeriale;
  • tale obbligo riguarderà anche gli imprenditori agricoli i quali dovranno però effettuare la comunicazione con riferimento alle prestazioni che si svolgeranno in un arco temporale non superiore a sette giorni. Ciò per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori metereologici;
  • la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore, non diffidabile ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.124/04;
  • per gli imprenditori agricoli è inoltre prevista la non applicazione del limite economico di 2.000 euro per ogni lavoratore. Il lavoratore potrà quindi effettuare prestazioni di lavoro accessorio per lo stesso committente imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7.000 euro per anno civile (fattispecie ora prevista grazie ad una mera indicazione del Ministero del lavoro)

SI SOTTOLINEA CHE LE NUOVE DISPOSIZIONI ENTRERANNO IN VIGORE SOLO DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE E PREVIO EMANAZIONE DI UN DECRETO MINISTERIALE CHE DOVRÀ STABILIRE LE MODALITÀ APPLICATIVE DELLE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.