Il decreto legislativo 81/2015, che ha riscritto la disciplina dei contratti di lavoro e ha abrogato molte disposizioni contenute nel D. Lgs. 276/2003, ha impatti sull’applicazione delle tutele del TU sicurezza (D. Lgs. 81/08) per alcune tipologie di contratti particolari.

Di seguito elenchiamo le più rilevanti novità:

  • Lavoro a tempo determinato

Resta confermato il divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come in sostanza precedentemente previsto dall’art. 3 del D. Lgs 368/2001. In caso di violazione del divieto il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

  • Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (MOTIVI OGGETTIVI). Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti (MOTIVO SOGGETTIVO):

  1. con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età;
  2. con più di 55 anni. La disciplina del lavoro intermittente è contenuta negli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 81/2015. Gli articoli da 33 a 40 del D.lgs. N. 276/2003 sono abrogati).

Resta confermato il divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Anche se non espressamente previsto si ritiene che in caso di violazione del divieto il contratto di lavoro intermittente si trasformi in contratto a tempo indeterminato.
Il lavoratore intermittente non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (in questo caso il computo viene effettuato sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre)

  • Somministrazione di lavoro (interinale)

È confermato il divieto di ricorso alla somministrazione di manodopera ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In questo caso il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (in questo caso il computo viene effettuato sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre). Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al TU Sicurezza (D. Lgs. 81/08). Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

  • Lavoro accessorio (es. voucher)

Non sono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il TU sicurezza fa discendere particolari obblighi. A questi lavoratori si applicano il TU sicurezza e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.