Nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno u.s. sono stati approvati, in via definitiva, due ulteriori decreti attuativi del Jobs Act: il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla disciplina delle mansioni e il decreto legislativo contenente misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro. I decreti entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nella stessa seduta del CdM sono stati approvati, in via preliminare, altri quattro decreti attuativi del Jobs Act, i quali dovranno essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione dei relativi pareri non vincolanti:

  • Decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
  • Decreto legislativo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive
  • Decreto legislativo sulla attività ispettiva e sulla legislazione sociale
  • Decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico delle imprese

Alla scadenza, dunque, della delega i decreti attuativi del Jobs Act approvati e presentati sono in totale otto. Mancano all’appello altre tematiche oggetto di delega che non sono state affrontate, fra tutte il riordino degli incentivi e il compenso orario minimo.

Sui due decreti definitamente approvati in CdM il giudizio complessivo della CNA è estremamente positivo. Il provvedimento sul riordino delle forme contrattuali mira a salvaguardarne la pluralità e la flessibilità, garantendo la continuità con meccanismi che danno risposta a specifiche esigenze delle imprese. Valorizzando la pluralità e l’eterogeneità delle esigenze produttive, nella visione di una maggiore efficienza competitiva delle imprese, il decreto non è mosso esclusivamente dalla finalità di operare una mera riduzione numerica delle tipologie contrattuali. Il provvedimento si presenta, infatti, come un testo organico semplificato dei contratti. Pertanto, nell’ottica di garantire maggiore certezza del diritto e delle regole a tutti gli operatori, apprezziamo il tentativo di definire un quadro regolatorio che sia stabile, chiaro e semplice. In relazione alle misure per la tutela della maternità e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la CNA condivide la finalità della delega volta a promuovere e tutelare la genitorialità.

Entrando nel merito dei singoli decreti evidenziamo quanto segue.

In materia di riordino delle tipologie contrattuali, CNA apprezza, come più volte richiesto in tutte le sedi istituzionali, la volontà di non intervenire di nuovo sul contratto a tempo determinato, modificato meno di anno fa dal decreto Poletti. Resta, dunque, invariata la disciplina della durata massima (36 mesi) ed il regime delle proroghe (massimo 5 nell’arco dei 36 mesi). Apprezzabili risultano le novità introdotte nel decreto: prolungamento a 12 mesi, rispetto agli 8 previsti dagli avvisi comuni, della durata massima dell’ulteriore contratto che può essere sottoscritto presso la DTL una volta raggiunto il limite di 36 mesi, le precisazioni introdotte sugli effetti che si producono sul rapporto di lavoro in essere qualora sia stato instaurato oltre i limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione o dalla legge (sanzione di natura pecuniaria).

Valutiamo positivamente anche l’intenzione del Governo di salvaguardare e di valorizzare l’apprendistato, lasciando sostanzialmente inalterata la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante. Il decreto interviene sulla disciplina dell’apprendistato di I e II livello ponendo le basi, insieme alle norme contenute nel DDL sulla “Buona scuola”, per la costruzione di un sistema di apprendimento duale.

Sulle collaborazioni, l’istituto che ha subito maggiori modifiche, è importante ricordare che, dalla data di entrata in vigore del decreto, non potranno più essere stipulati contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza). Permane l’istituto della collaborazione coordinata e continuativa che, dal 1° gennaio 2016, dovrà presentare le caratteristiche di un lavoro parasubordinato genuino per essere sottratta alla sfera di applicazione del lavoro subordinato.
Restano salve le seguenti collaborazioni:

  • collaborazioni regolate dai CCNL
  • collaborazioni riferite a professionisti iscritti ad albi
  • attività degli organi di amministrazione e controllo delle societa’
  • collaborazioni per associazioni e società sportive
  • collaborazioni certificate nelle commissioni di certificazione

Valutiamo positivamente il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione degli ambiti di utilizzo delle collaborazioni genuine. CNA apprezza, inoltre, il superamento della logica delle presunzioni, introdotte dalla Riforma Fornero, che aveva causato un forte irrigidimento della disciplina delle partite IVA rischiando il forte incremento del contenzioso.

Sempre in materia di collaborazioni, viene prevista, infine, una sanatoria per i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2016 procedono all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con contratti di co.co.co., co.co.pro. o partite Iva attraverso la sottoscrizione di un atto di conciliazione in una delle sedi protette. La stabilizzazione comporta l’estinzione degli illeciti previsti in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso. Per tali tipologie di assunzioni non potranno essere utilizzati gli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità per l’anno 2015 i cui effetti, a normativa vigente, termineranno il 31 dicembre dell’anno in corso. Si tratta di una norma sia estremamente positiva che si auspica sia prorogata anche per gli anni a venire.

Sul lavoro accessorio, positiva è la possibilità di ricorrere a tali prestazioni in tutti i settori produttivi, con l’obiettivo di agevolare la regolazione di tutte quelle attività che, per il carattere di occasionalità e la soglia economica, non giustificano altre tipologie di rapporto. Rilevante è anche l’elevazione dei limiti di redditi (7.000 euro) prevista nei confronti dei lavoratori, con il limite di 2.000 euro per la prestazione effettuata nei confronti del singolo committente.

In merito all’istituto del part-time, il decreto va nella giusta direzione di salvaguardare la disciplina normativa regolata dalla contrattazione collettiva settoriale, che ha da tempo normato, tra gli altri aspetti, le clausole elastiche e flessibili. Ecco perché il giudizio di CNA in merito è positivo, al pari di quello sul lavoro a chiamata.

Per quanto riguarda l’istituto della somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) viene prevista, in seguito alle modifiche apportate in materia di liberalizzazione del contratto a termine, una maggiore liberalizzazione di tale tipologia contrattuale attraverso la cancellazione delle norme che delimitavano l’utilizzo di tale istituto solo ad alcuni settori o tipologie di attività.

Infine, il decreto prevede l’abrogazione di due istituti: l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, se l’associato è una persona fisica, e il lavoro ripartito.

Un tema rilevante e una problematica da tempo segnalata è costituita dalla modifica della disciplina delle mansioni. La finalità della nuova formulazione dell’articolo 2103 del codice civile è incentivare la flessibilità organizzativa nelle imprese, ampliando la possibilità da parte del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni dei propri dipendenti. In questo senso, la modifica apportata (demansionamento con mantenimento del livello retributivo) va incontro all’esigenza di maggiore flessibilità da parte delle imprese nell’impiego dei propri dipendenti.