A seguito della pubblicazione della direttiva comunitaria 2014/67/UE molti paesi europei hanno rivisitato la propria normativa interna che regolamenta il distacco transnazionale di lavoratori. Inoltre, alcuni paesi hanno espressamente previsto l’applicazione dei nuovi obblighi anche al settore dell’autotrasporto (sia merci che persone).
Si evidenzia in premessa che la nozione di distacco utilizzata in tale ambito è molto più ampia di quella italiana, intendendosi tutti i casi in cui un lavoratore abitualmente occupato in uno Stato, venga inviato temporaneamente a svolgere il proprio lavoro in un altro Stato (per es. in caso di trasferta).
Di seguito si riportano una sintesi degli adempimenti e delle comunicazioni che devono essere effettuati da parte dei datori di lavoro italiani per l’invio di lavoratori Francia, che appunto prevede specifici obblighi per il settore del trasporto.
Si evidenzia che oltre alla Francia altri paesi europei (Austria, Paesi Bassi, Polonia, Belgio ecc.) hanno recepito la direttiva prevedendo una serie di obblighi in capo alle ditte estere che distaccano propri lavoratori in tali paesi.
In sintesi gli obblighi gravanti sui datori di lavoro esteri sono:
– Obblighi di inviare una comunicazione preventiva all’inizio della prestazione nel paese estero utilizzando apposita procedura telematica;
– Obbligo di tener a disposizione delle autorità ispettive per tutto il periodo del distacco transnazionale varia documentazione (tra cui: i contratti di lavoro dei lavoratori inviati all’estero, le tabelle orarie, il documento portatile A1, le buste paga, le distinte dei pagamenti dei salari, ecc.)
– Nomina di almeno un referente, chiamato a svolgere funzioni di interlocuzione con le autorità di controllo estere
– Rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione minime previste dalla disciplina e dalla contrattualistica collettiva estera
FRANCIA
A partire dal 1 aprile 2017 per tutti i lavoratori (subordinati ed autonomi) che si recano temporaneamente in Francia, indipendentemente dalla struttura contrattuale prescelta (es. trasferta, distacco,) scatta l’obbligo di conservazione del documento portatile A1. Si ricorda che il formulario A1 certifica la legislazione applicabile al lavoratore che presta temporaneamente la propria attività lavorativa in un paese comunitario. Come è noto, questo certificato deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno stato membro dell’Ue diverso da quello di provenienza (distacco) o nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo). Qualora il modello A1 non sia ancora stato rilasciato dall’Inps, in caso di controllo le autorità ispettive accetteranno la richiesta per il rilascio del modello, a patto che sia stata trasmessa all’Inps prima dell’inizio della prestazione in Francia e che il modello rilasciato venga prodotto e consegnato in copia alle autorità ispettive entro due mesi dalla data del controllo stesso.
Sono previste delle sanzioni a carico del datore di lavoro italiano qualora questa documentazione non sia resa disponibile alle autorità ispettive in sede di controllo.
E’ inoltre previsto che il datore di lavoro che invia in Francia dei propri dipendenti debba ottemperare anche ai seguenti obblighi:
1. Effettuare una comunicazione preventiva telematica redatta in lingua francese per comunicare l’invio dei lavoratori tramite il servizio telematico SIPSI – www.sipsi.travail.gouv.fr (Dèclaration prèalable de dètachement).
2. Nominare un rappresentante in Francia
Questa designazione deve essere effettuata per iscritto e tradotta in lingua francese. Il rappresentante adempie per conto del datore di lavoro agli obblighi di conservazione e presentazione della documentazione prescritta dalla legge. Può essere una persona fisica o giuridica, interna o esterna all’azienda. Qualora il rappresentante non risponda, o risponda in maniera incompleta, alle richiesta avanzate dalle autorità di controllo, il datore di lavoro può essere soggetto ad azioni penali o amministrative.
3. Conservare la documentazione prescritta dalla legge, tutta tradotta in lingua francese sul luogo di lavoro in Francia o in altro luogo accessibile al rappresentante del distaccante in Francia (che ha l’obbligo di custodire la stessa e di esibirla in caso di controllo) ed in particolare:
– Documento che attesti che il dipendente distaccato è stato sottoposto a visita medica in Italia equiparabile a quella a cui sarebbe sottoposto in Francia
– Documento attestante il pagamento effettivo della retribuzione
– Resoconto degli orari di lavoro, con l’indicazione dell’inizio, della fine e la durata giornaliera del lavoro
– Copia della designazione del rappresentante in Francia
– Contratto di lavoro o qualunque documento che attesti il luogo di assunzione del dipendente
– Qualsiasi documento da cui risulti il diritto applicabile al contratto concluso tra il datore di lavoro italiano e l’impresa distaccataria francese
– Qualsiasi documento che attesti il numero dei contratti eseguiti e l’importo del fatturato realizzato dal datore di lavoro in Italia e Francia
– Copie buste paga
Durante il distacco al lavoratore deve essere garantito il rispetto delle condizioni di lavoro previste dalla normativa francese, con particolare riferimento alla normativa in materia di durata del lavoro e della retribuzione minima. Al riguardo è importante individuare la contrattazione collettiva applicabile in Francia. A tal fine è consigliabile che l’azienda si faccia supportare in tale verifica dalla ditta cliente francese, diversamente sarebbe necessario attivare una consulenza in loco con un aggravio in termini di costi.
Le nuove disposizioni prevedono sanzioni diverse in funzione delle violazioni poste in essere.
Settore trasporto
La legge Macron prevede una serie di obblighi per le imprese straniere che effettuano operazioni di trasporto in territorio francese. Tale regolamentazione si applica ai datori di lavoro con sede fuori dal territorio francese che:
– Esercitano un’attività di trasporto (su strada o fluviale)
– Distaccano uno o più lavoratori addetti all’attività di trasporto su strada o per via navigabile sul territorio francese.
Con riferimento al settore di trasporti terrestri rientrano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni: i trasporti internazionali con destinazione o partenza dalla Francia e le operazioni di cabotaggio svolte in territorio francese. Sono ricomprese sia le attività di trasporto merci che le attività di trasporto passeggeri. La disciplina è applicata indipendentemente dalla portata del mezzo.
Le disposizioni non sono applicabili alle aziende che non hanno la qualifica di aziende di trasporto, quali le aziende industriali che impiegano personale viaggiante o navigante per trasportare i loro prodotti.
Il semplice transito sul territorio francese che non dà luogo a carico o scarico merci o imbarco passeggeri non rientra nel campo di applicazione delle nuove disposizioni.
Con riferimento al trasporto passeggeri il Ministero del lavoro francese ha precisato che:
– Se non vi è alcun cambiamento nel gruppo dei passeggeri sul territorio francese, il trasporto passeggeri è considerato come transito, ed è quindi escluso dalle norme sul distacco;
– Al contrario laddove si tratti di un trasporto programmato tra vari paesi ma che attraversa la Francia e arrestandovici carichi passeggeri, tale ipotesi rientra nel campo di applicazione della Legge Mcron
Sono interessati a tale normativa sia i lavoratori dipendenti che indipendenti.
L’azienda che distacca un lavoratore è tenuta a presentare un’attestazione di distacco. L’attestazione di distacco valevole per il settore del trasporto su strada o fluviale (attestation de dè tachement) dovrà essere compilata obbligatoriamente in modalità telematica tramite il portale SIPSI. In base alle istruzioni operative del portale, è previsto l’inoltro automatico di una notifica di ricezione dell’attestazione (accusè de rèception) sia all’impresa dichiarante estera sia al rappresentante della stessa in Francia.
Una copia di tale comunicazione deve essere conservata a bordo del veicolo e l’altra copia dal rappresentante del datore di lavoro.
Il personale viaggiante o navigante distaccato in Francia gode degli stessi diritti riconosciuti ai dipendenti distaccati in altri settori. Con specifico riferimento al salario minimo, il dipendente distaccato deve essere remunerato sulla base del minimo salariale previsto in Francia.
Non sarà possibile l’adeguamento nel caso in cui il salario riconosciuto dalla legislazione estera sia superiore a quello previsto in Francia (mantenimento del trattamento più favorevole).
Si ritiene che l’obbligo di conservazione del documento portatile A1 previsto per la generalità dei settori sia applicabile anche al personale viaggiante e navigante del settore del trasporto terrestre (ad esempio autotrasportatori) che svolgono un trasporto transnazionale in territorio francese.
Il documento portatile A1 deve essere conservato a bordo del mezzo unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalla disciplina specifica del trasporto terrestre ed in particolare l’attestato di distacco e il contratto di lavoro dipendente (non è necessaria la traduzione in lingua francese).
Con riferimento all’individuazione della corretta tipologia di modello A1 da richiedere all’Inps in caso di lavoratori subordinati, ma analoghe considerazioni possono essere esposte nel caso di lavoratori autonomi, si precisa quanto segue.
Nel caso di svolgimento sporadico di attività di trasporto all’estero occorre richiedere il rilascio del modello A1 per lavoratore subordinato distaccato (art. 12 par.1, Reg. CE n. 883/2004); nel caso di attività di trasporto svolto con continuità sia in Italia che all’estero occorre richiedere il rilascio del modello A1 per lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13 par. 1, reg. CE n. 883/2004). In altri termini i lavoratori del settore dei trasporti stradali internazionali che nell’ambito di uno stesso contratto o di contratti di lavoro diversi ad esempio consegnano merci in diversi Stati membri costituiscono un tipico esempio di persone che lavorano contemporaneamente in due o più stati membri: l’esercizio di attività concomitanti costituisce in questo caso un aspetto normale delle modalità di lavoro e non vi è soluzione di continuità tra le attività esercitate nei diversi Stati membri.
Si evidenzia che nel caso di richiesta di rilascio del modello A1 per lavoratore che esercita attività in più stati, tale modello deve essere sottoscritto dal dipendente stesso e inviato all’Inps unitamente al documento di identità tramite pec. Si consiglia di fare compilare il modello alla ditta e una volta firmato dal dipendente di spedirlo con la PEC aziendale. In merito alla compilazione del modello si precisa quanto segue:
– Come luogo di riferimento in Francia è sufficiente indicare l’indirizzo di una ditta presso la quale viene effettuato lo scarico della merce;
– Per la compilazione della tabella riepilogativa dove devono essere inserite le varie retribuzioni riproporzionate tra i vari paesi si consiglia di fare riferimento all’anno precedente (es. 80% della retribuzione in Italia, 10% in Francia, 10% in Austria, in base a quante volte il lavoratore è andato all’estero). Devono essere indicati in tale tabella solo i paesi dove effettivamente il lavoratore deve recarsi (dove vi è un contratto a monte con un committente) e non tutti i paesi.
E’ infine previsto che il datore di lavoro che distacca un lavoratore nomini un rappresentante della società in Francia similmente a quanto avviene negli altri settori. Tale rappresentante ha l’obbligo di conservare ed esibire in caso di controllo la seguente documentazione:
– Copia attestazione distacco
– Buste paghe dei dipendenti per il periodo di distacco
– Documenti che dimostrano il pagamento dei salari
– Documenti che indicano la nomina da parte dell’azienda del soggetto come rappresentante
– Documenti che riportano l’intestazione del contratto collettivo applicabile al lavoratore distaccato (es. busta paga – lettera di assunzione)