Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo di invio dei dati delle fatture che coinvolgerà i contribuenti in riferimento alle operazioni Iva effettuate dal 2017.

  1. Fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio
    I dati relativi alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) non devono essere inviati, dato che sono acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.
    Se risulta più agevole per il contribuente, i dati di tali fatture possono però essere inviati.
  2. Chiarimenti sui dati da comunicare
    FATTURE EMESSE
    I dati delle fatture emesse devono sempre essere inviati, indipendentemente dalla registrazione delle fatture sul registro delle fatture emesse. Devono quindi essere inviati anche i dati delle fatture emesse che sono annotate nel registro dei corrispettivi.
    DOCUMENTO RIEPILOGATIVO
    I dati delle fatture devono essere inviati in modo analitico. In caso di registrazione cumulativa di più fatture mediante registrazione di un documento riepilogativo i dati delle fatture devono quindi, in ogni caso, essere inviati analiticamente, per le singole fatture.
    FATTURE DI ACQUISTO
    I dati delle fatture di acquisto devono essere inviati solo se le fatture sono registrate sul registro Iva acquisti. Nel file dell’invio dei dati è facoltativo indicare il numero riportato sulla fattura di acquisto, dato che questo numero non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro Iva acquisti.
    FATTURE RICEVUTE CON REVERSE CHARGE
    I dati relativi agli acquisti soggetti ad inversione contabile (acquisti intracomunitari di beni, prestazioni di servizi relativi a pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici..) devono essere comunicati una sola volta, tra i documenti ricevuti.
    FATTURE RICEVUTE DA FORFETTARI O MINIMI
    Devono essere inviati anche i dati delle fatture di acquisto ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art.1, commi da 54 a 89 L.190/2014) o del regime fiscale di vantaggio (art.27, c.1 e 2 DL 98/2011).
    SCHEDA CARBURANTE
    Non devono essere comunicati i dati delle schede carburante, in quanto le schede carburante non sono fatture.
  3. Soggetti in regime forfettario L.398/1991
    I soggetti aderenti al regime forfettario della legge 398/1991 devono trasmettere solo i dati relativi alle fatture emesse.
    Non devono quindi inviare i dati relativi alle fatture di acquisto perché, per queste, sono esonerati dall’obbligo di registrazione.
  4. Produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero Iva art.34, c.6 DPR 633/72
    Sono esonerati dall’obbligo di invio dei dati delle fatture solo i produttori agricoli esonerati dagli obblighi iva ai sensi dell’art.34, c.6 DPR 633/72 situati nelle zone montane di cui all’art.9 DPR 601/1973.
    I produttori agricoli esonerati dagli obblighi iva, operanti in zone diverse da quelle montane, sono tenuti ad inviare i dati delle sole operazioni attive mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai loro cessionari.
  5. Soggetti aderenti al regime forfettario
    I soggetti che aderiscono al regime forfettario (art.1, c.54-89 L.190/2014) sono esonerati dall’obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.
  6. Soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio (cosidetti “minimi”)
    I soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio (art.27, c.1 e 2, DL 98/2011) sono esonerati dall’obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.
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